F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)
Con atto spedito in data 6.2.2013, la società F.C. Francavilla, preannunciava reclamo e chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda pari ad € 1.500,00 a carico della medesima società a seguito della gara Matera Calcio / Francavilla del 3.3.2013. A seguito della trasmissione da parte della Segreteria di questa Corte, in data 7.2.2013, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società F.C. Francavilla faceva pervenire, in data 12.2.2013, il proprio reclamo. Il ricorso in epigrafe è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto. La Corte ritiene infatti di dovere valutare diversamente le risultanze del procedimento di prima istanza anche in funzione delle innegabili contraddittorietà che effettivamente caratterizzano il provvedimento impugnato. La sanzione irrogata trova il proprio presupposto nel rapporto del Commissario di campo (che ai sensi dell’art. 68 N.O.I.F. riferisce sull’andamento delle gare in relazione, tra l’altro, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre) dal quale emerge che alcuni dirigenti delle società coinvolte (o, comunque, persone riferibili alle due società ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.) tennero in occasione della gara in questione una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. Tuttavia, mentre, da un lato, le circostanze nel medesimo rapporto illustrate non sono state sostanzialmente smentite sotto il profilo oggettivo dalla società Francavilla nel proprio atto di reclamo (limitandosi la ricorrente ad evidenziare come il Commissario di Campo non abbia correttamente provveduto ad identificare le persone coinvolte), da altro lato, i fatti riferiti - che non trovano corrispondente riscontro nel rapporto della terna arbitrale che nulla ebbe a segnalare circa i comportamenti dei dirigenti delle due società - appaiono di gravità inferiore rispetto alla sanzione comminata. L’episodio in questione è rappresentato, come emerge dal rapporto del Commissario di campo, da uno scambio “di reciproche provocazioni e contestazioni verbali” tra i dirigenti delle due squadre o persone il cui operato è comunque alle medesime riferibile ai sensi del citato art. 1, comma 5, C.G.S. Ritiene quindi questa Corte che, benché le condotte osservate nel caso specifico dalle persone coinvolte siano sicuramente censurabili e chiaramente in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., esse possano essere adeguatamente sanzionate con un’ammenda di misura inferiore rispetto a quella in concreto comminata dal Giudice Sportivo; e ciò anche in considerazione del fatto che, avendo riferito il Commissario di campo di non meglio precisati “scambi di reciproche provocazioni e contestazioni verbali” avvenuti nella zona degli spogliatoi, e quindi in una zona interdetta al pubblico, la condotta dei dirigenti della società Francavilla (non identificati), benché in sé e per sé censurabile, da una parte, non risulta precisamente connotabile e, dall’altra, non appare sia stata potenzialmente idonea ad indurre situazioni di particolare pericolo od a contribuire a determinare fatti di violenza (si fa riferimento ad un clima di tensione nell’ambito della zona spogliatoi ricondotto a normalità grazie all’intervento dei dirigenti della società locale) . Inoltre, questa Corte non può ignorare che le circostanze riferite dal Commissario di campo siano state erroneamente intese dal Giudice Sportivo e come tale erronea interpretazione abbia inciso sulla misura della sanzione inflitta. Ed infatti: a) nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad un diverbio tra tesserati (espressioni irriguardose e provocatorie da parte di tesserati della società Francavilla all’indirizzo della squadra avversaria) avvenuto prima dell’inizio della gara, all’interno degli spogliatoi, che avrebbe reso necessario l’interevento delle forze dell’ordine; tuttavia, nel rapporto del Commissario di campo emerge come un episodio di tali caratteristiche si sia effettivamente verificato al termine della gara mentre quello verificatosi prima dell’inizio della medesima appare essere stato di particolare tenuità (venne subito ristabilita la calma); b) nel provvedimento impugnato, il Giudice sportivo dichiara di avere determinato la sanzione in concreto inflitta alla società Francavilla in considerazione dell’equivalenza per l’aggravante della recidiva generica (di cui al Com. Uff. n. 95) e l’attenuate del fattivo comportamento di un proprio tesserato adoperatosi per ristabilire la calma; tuttavia, come emerge dall’esame del rapporto del Commissario di campo posto a fondamento della decisione impugnata, tale fattiva collaborazione è attribuibile ad alcuni dirigenti della società Matera, tutti nominalmente identificati, e non ai dirigenti della società Francavilla. In conclusione, la Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere riformata ex art. 37, comma 4, C.G.S., all’esito della diversa valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze del procedimento di prima istanza. Pertanto, contemperando la riduzione della sanzione per la ritenuta minore gravità dei comportamenti contestati ai dirigenti della società Francavilla con l’esclusione dell’applicazione della circostanza attenuante della fattiva collaborazione (erroneamente riferita dal Giudice Sportivo ai dirigenti della società Francavilla in luogo di quelli della società Matera) – con conseguente rilevanza, ai fine della determinazione della sanzione, dell’aumento di pena per recidiva generica (di cui al Com. Uff. n. 95) - l’ammenda deve essere rideterminata nella diversa minore misura di € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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