• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3262/221 PF12- 13/MS/VDB DEL 3.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3262/221 PF12- 13/MS/VDB DEL 3.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)
Con atto spedito in data 15.2.2013, la società Civitavecchia Calcio 1920 chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013) con la quale, sulla base di due deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione in corso, a carico della medesima Società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 18.2.2013, degli atti ufficiali, la società Civitavecchia Calcio 1920 faceva pervenire, in data 25.2.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell’allora Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Cosimo Adriano Clemeno, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di due tesserati della società, odierna ricorrente. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni. In via preliminare, si rileva come la Società Civitavecchia Calcio 1920 sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria. Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell’ordinamento federale, consacrato, come noto, nell’art. 4.1. C.G.S.. A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all’applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario (cfr. sul punto, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 038/CGF del 30.8.2012). Passando all’esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l’art. 94- ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all’art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”. L’art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra. Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Società ricorrente in ordine alla presunta apocrifia della sottoscrizione degli accordi economici in argomento da parte dell’allora Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Cosimo Adriano Clemeno; circostanza, quest’ultima, che, peraltro, viene rappresentata, per la prima volta, in questa sede, non avendo, la Società ricorrente, svolto alcuna difesa sul punto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale né davanti alla Commissione Accordi Economici della L.N.D.. Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l’esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società Civitavecchia Calcio 1920. Da ultimo, si evidenzia che la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare del tutto congrua attesa la duplicità degli inadempimenti ascritti alla Società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Civitavecchia 1920 di Civitavecchia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3262/221 PF12- 13/MS/VDB DEL 3.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)"