F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. CLEMENO COSIMO ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3264/222 PF 12/13/MS/VDB DEL 3.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. CLEMENO COSIMO ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3264/222 PF 12/13/MS/VDB DEL 3.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013) Con atto spedito in data 21.2.2013, il sig. Cosimo Adriano Clemeno ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013) con la quale, sulla base di due deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per mesi 12. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del sig. Cosimo Adriano Clemeno, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di due tesserati della predetta società. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni. L’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all’art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”. L’art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (L.N.D.) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra. Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dal ricorrente in ordine alla presunta apocrifia della sottoscrizione degli accordi economici in argomento da parte del sig. Cosimo Adriano Clemeno; circostanza, quest’ultima, che, peraltro, viene rappresentata, per la prima volta, in questa sede, non avendo, il ricorrente, svolto alcuna difesa sul punto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale né davanti alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C.. Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l’esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società Civitavecchia Calcio 1920. Quanto, infine, al motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancanza di prova certa in ordine alla notifica, nei confronti del ricorrente, dei provvedimenti della Commissione Accordi Economici, si evidenzia la manifesta pretestuosità dello stesso atteso che non è possibile invocare, quale motivo impediente la conoscenza dei predetti provvedimenti, la circostanza che il sig. Clemeno non potesse “transitare sul territorio della propria società per ostilità con la tifoseria”. Da ultimo, si evidenzia che la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare del tutto congrua attesa la duplicità degli inadempimenti ascritti al ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Clemente Cosimo Adriano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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