F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANASTASI GIUSEPPE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/RIBERA 1954 DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANASTASI GIUSEPPE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/RIBERA 1954 DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013) Con atto, spedito in data 22.2.2013, la Società A.S.D. Ragusa Calcio ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Ragusa Calcio/Ribera 1954, disputatasi in data 17.2.2013, era stata irrogata, nei confronti dell’allenatore, sig. Anastasi Giuseppe, la sanzione della squalifica di 3 giornate di gara. Questa Corte ritiene che l’appello sia fondato limitatamente all’entità della sanzione della squalifica, irrogata al predetto tesserato. Preliminarmente, si evidenzia che, con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto del Direttore di gara circa il comportamento tenuto dall’Anastasi in occasione della gara Ragusa Calcio/Ribera 1954, disputatasi in data 17.2.2013. In ordine, invece, all’entità della sanzione irrogata, si reputa che la stessa possa essere rideterminata in 2 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Anastasi Giuseppe a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it