F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 ED AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA AL SIG. IPPEDICO VITO SALVATORE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI, ANDRIA BAT/LECCE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 85 del 19.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 ED AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA AL SIG. IPPEDICO VITO SALVATORE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI, ANDRIA BAT/LECCE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 85 del 19.2.2013) Il signor Salvatore Ippedico, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra A. S. Andria Bat S. r. l., partecipante al Campionato Nazionale Giovanissimi, ha proposto ricorso avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico, in particolare per la sanzione inflittagli della inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell'art. 19 C.G.S., fino al 30.6.2013 e dell'ammenda di € 200,00. Il ricorrente ha dedotto che l'episodio che lo ha visto protagonista è accaduto quando, in disaccordo con alcune decisioni arbitrali, ha esternato a voce alta la propria incredulità, senza mai offendere alcuno. In particolare, ha dedotto che non corrisponde al vero quanto riferito dall'arbitro nel referto, essendosi semplicemente avvicinato per chiedere spiegazioni e, a causa di una temporanea ipersalivazione, possono essere uscite dalla sua bocca di piccoli rivoli di saliva, che non erano assolutamente diretti nei confronti del direttore di gara. Ha dedotto altresì che di non aver mai sputato sulla divisa del direttore di gara, avendo ottenuto solamente un atteggiamento un <>. Pertanto ha chiesto l'annullamento e, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate. La sezione rileva come dal rapporto del direttore di gara emerga che il dirigente sanzionato, durante l'incontro, ha utilizzato un linguaggio offensivo nei suoi confronti e non appena è stato invitato ad allontanarsi dal terreno di gioco, il medesimo si è avvicinato all'arbitro a 2 cm dalla sua testa, sputandogli sul viso e successivamente ha continuato ad inveire contro, utilizzando un linguaggio offensivo e minaccioso. Le espressioni usate sono state : <>; <>. Sempre dal rapporto dell'arbitro risulta che il medesimo dirigente è entrato nello spogliatoio dell'arbitro sputando sulla divisa usata per il riscaldamento di gara, dopo di che è stato allontanato dal dirigente addetto all'arbitro. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Tanto premesso, la sezione giudica che il comportamento tenuto dal dirigente sportivo è di particolare gravità, sia nella sua oggettività e sia per la particolare qualificazione del dirigente, che è tenuto ad un contegno esemplare per tutta la comunità sportiva di cui esponente. Pertanto giudica che la sanzione irrogata dal giudice sportivo non sia adeguata al fatto, la cui gravità risulta evidente dalla semplice lettura del referto arbitrale. Di conseguenza la decisione va parzialmente riformata, nel senso che l’inibizione a svolgere ogni attività va estesa fino alla data del 31 dicembre 2013, mentre nel resto va confermata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale riforma della decisione impugnata dall’A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari-Trani), determina la sanzione dell’inibizione a carico di Vito Salvatore Ippedico fino alla data del 31.12.2013. Conferma per il resto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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