F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6; – AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA FINO AL 28.2.2018 AL SIG. D’ALONZO ENEA, INFLITTE SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/FUTSAL PORTOS DEL 23.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 504 del 27.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’ A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:
- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6;
- AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;
- SQUALIFICA FINO AL 28.2.2018 AL SIG. D’ALONZO ENEA, INFLITTE SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/FUTSAL PORTOS DEL 23.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 504 del 27.2.2013)
L’A.S.D. Real Dem Calcio a 5 e il signor Enea D’Alonso hanno proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo, relativamente alla gara del 23 febbraio 2013 tra l'indicata società e il Futsal Portos, pubblicato sul Com. Uff. n. 504 del 27 febbraio 2013, con il quale, per quanto riguarda la società, è stata irrogata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e l'ammenda di € 1.500,00 per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e per la condotta violenta posta in essere dall'allenatore nei confronti del cronometrista ufficiale e, per quanto riguarda il signor D’Alonso , la squalifica fino al 28 febbraio 2018 per il grave atto di violenza consumato ai danni del cronometrista ufficiale. Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera completamente diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione. Dal rapporto arbitrale risulta che il direttore di gara, dopo aver invitato il signor Antonio D’Olimpio ad uscire dal terreno di gioco, in quanto aveva fatto il gesto dell'ombrello verso l'allenatore e i calciatori della società Futsal Portos profferendo le parole <>, ha visto che l’allenatore del Real Dem, il signor Enea D’Alonso si è avvicinato alla postazione del cronometrista ufficiale, il signor Arrigo D’Alessandro, e ha pronunciato nei suoi confronti le seguenti parole: <>. Dopo di che, il direttore di gara ha udito un forte rumore alle sue spalle e, giratosi, ha visto il D’Alessandro che, con le mani sul volto, si portava lontano dalla propria postazione e, barcollando, si accasciava quasi senza forze prima sul terreno di gioco e poi crollava sulla panchina della società ospitante. A seguito della evidente aggressione il direttore di gara ha deciso di sospendere l'incontro. Le circostanze descritte sono state confermate dalle dichiarazioni del cronometrista ufficiale, che ha confermato di essere stato attinto da un forte pugno da parte dell'allenatore della squadra ricorrente.. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale, confermati dalla dichiarazione del cronometrista ufficiale, e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova. Parimenti congrua ed adeguata è la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici, dove comportamenti analoghi sono stati sanzionati più pesantemente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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