F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. INNOVA CARLISPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUGAMA CRUZ OSCAR JUAN SEGUITO GARA INNOVA CARLISPORT/FUTSAL ISOLA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.D. INNOVA CARLISPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUGAMA CRUZ OSCAR JUAN SEGUITO GARA INNOVA CARLISPORT/FUTSAL ISOLA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dal calciatore della suddetta squadra Rugama Cruz Oscar Juan nel corso della gara contro il Futsal Isola il 2 marzo 2013, il quale ha tenuto nel corso di tutta la partita un comportamento decisamente antisportivo, egli avendo colpito un avversario al viso a gioco fermo. Gli argomenti proposti dalla società reclamante a difesa del calciatore non possono essere in alcun modo accolti, perché privi di prova e contrastanti con il referto arbitrale. Risulta infatti chiaro dalla lettura del referto arbitrale che detto comportamento evidenzia la chiara violazione dei doveri di correttezza sportiva, non potendosi certamente rivelare sufficiente il richiamato “buffetto” in luogo di uno schiaffo e poi la asserita mancanza di lamentele. La Corte, alla luce della gravità dei fatti, ritiene che la squalifica sia assolutamente congrua ed adeguata. Per questi motivii la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Innova Carlisport di Ariccia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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