F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL G.S.D. ATL. CATANZARO S. GALLO 79 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARULLO LUCA INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO A 5 FATA MORGANA/ATL. CATANZARO S. GALLO 79 DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL G.S.D. ATL. CATANZARO S. GALLO 79 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARULLO LUCA INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO A 5 FATA MORGANA/ATL. CATANZARO S. GALLO 79 DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti assunti dal giocatore Luca Marullo durante la partita tra il Fata Morgana e l’Atletico Catanzaro S. Gallo 79 disputata il 2 marzo 2013, il quale - al settimo minuto del secondo tempo - veniva espulso dal direttore di gara per condotta violenta. La sanzione veniva comminata perché il Marullo, a gioco fermo, colpiva un giocatore avversario con un calcio all’altezza del ginocchio ed anche perché contrastava in maniera imprudente un altro avversario in possesso del pallone. Gli argomenti proposti dalla società reclamante a difesa del giocatore non possono essere in alcun modo accolti, risultando comunque dalla lettura del referto arbitrale un comportamento contrario ai doveri di correttezza sportiva, non potendosi certamente rivelare sufficiente la richiamata “non veemenza” del colpo inferto all’avversario, comunque privo di quasivoglia giustificazione per un atleta durante lo svolgimento di una competizione sportiva. La Corte, in ragione delle motivazioni sopra riportate, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore si debba ritenere adeguata Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S. Atl. Catanzaro S. Gallo 79 di Catanzaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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