F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA CALCIATRICE ERRICO RAFFAELLA EMMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE/REAL ARENZANO CALCIO FEMMINILE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. – Com. Uff. n. 62 del 6.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA CALCIATRICE ERRICO RAFFAELLA EMMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE/REAL ARENZANO CALCIO FEMMINILE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. – Com. Uff. n. 62 del 6.3.2013) Con il presente ricorso la calciatrice Errico Raffaella Emma impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. ha inflitto (Com. Uff. n.62 del 6.3.2013) alla predetta Errico 2 giornate di squalifica per aver rivolto frasi ingiuriose all’arbitro in occasione della gara Cuneo San Rocco Femminile/Real Arenzano Calcio Femminile in data 3.3.2013 In particolare nel ricorso si chiede l’annullamento della squalifica o una riduzione della stessa in quanto l’interessata avrebbe agito senza intento diffamatorio o ingiurioso . Nel merito si osserva che le frasi dette “cosa fischi…. che c…. hai visto” non hanno un contenuto ingiurioso anche se denotano un comportamento che va sanzionato, per cui si ritiene equo ridurre la sanzione ad 1 sola giornata di squalifica.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Raffaella Emma Errico, riduce la squalifica inflitta ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it