F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 30.4.2013 INFLITTA AL SIG. FABIO VELLA; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COLINI FULVIO; – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A – FINAL EIGHT, COGIANCO GENZANO FUTSAL /LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 30.4.2013 INFLITTA AL SIG. FABIO VELLA; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COLINI FULVIO; - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A - FINAL EIGHT, COGIANCO GENZANO FUTSAL /LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013) La società Luparense Calcio a Cinque ha presentato ricorso avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 524 del 3.3.2013, per fatti relativi alla partita S.S.D. ARL Cogianco Genzano Futsal/Luparense Calcio a Cinque del 3.3.2013, valevole per la Final-Eight di Coppa Italia. Le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sono derivate dal dall’allegato al Referto arbitrale nel quale il Commissario di Campo, Sig. Libero Brignoccoli, riferiva che l’Allenatore della Luparense Fulvio Colini, “con gesti inequivocabili invitava il Direttore Sportivo della propria squadra Sig. Vella, seduto sugli spalti proprio dietro la loro panchina, a telefonare ad alcuni tifosi sistemati in curva, per invitarli a lanciare sul terreno di gioco rotoli di calcolatrice per poter fermare il gioco in quanto la loro squadra era in difficoltà tecnica e senza time-out a disposizione…Questi rotoli, prima dell’inizio della gara sono stati consegnati ai suddetti tifosi dal Direttore Sportivo Vella, che era uscito dal proprio spogliatoio con una busta di plastica contenente il suddetto materiale”: Nel ricorso, la società Luparense contesta le affermazioni del Commissario di campo (Sig. Brignoccoli) considerate le obiettive difficoltà di poter ascoltare il contenuto di una telefonata e la contraddittorietà del contenuto del referto con quello dell’arbitro che definisce “normale” il comportamento del pubblico. Conclude la ricorrente chiedendo la revoca o la riduzione delle sanzioni, compresa quella pecuniaria eccessivamente gravosa rispetto a sanzioni inferiori comminate per fatti decisamente più gravi. L’Avv. Monica Fiorillo, ascoltato nella odierna riunione a difesa della Soc. Luparense, ha illustrato le ragioni della ricorrente concludendo nei sensi dell’atto scritto. Il ricorso non merita di essere accolto. Infatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. i documenti ufficiali redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, considerata la ristrettezza del campo da gioco, sono ben visibili i comportamenti sia degli atleti che del pubblico, per cui il nesso di causalità fra il comportamento di alcuni sostenitori della stessa società Luparense (getto di rotoli di carta calcolatrice sul terreno di gioco) e l’istigazione dell’allenatore Sig. Colini e del Dirigente Sig. Vella (Direttore Sportivo) può essere provato attraverso “gesti inequivocabili” che ancorchè non specificati hanno innescato l’azione dei sostenitori secondo una plausibile sequenza temporale Del resto, i fatti accaduti sono stati confermati dal referto dell’altro Commissario di campo, Sig. Vincenzo Sputore. Tali risultanze documentali, di per sé inconfutabili, non possono certo essere messe in dubbio da semplici deduzioni di parte. La gravità del comportamento messo in atto dall’allenatore e dal dirigente della società, con l’aggravante della preordinazione, giustifica pienamente le sanzioni inflitte ai medesimi e la graduazione delle stesse è giusitificata dal maggior apporto causale conferito dal dirigente Sig. Vella, che ha procurato e fornito ai sostenitori della propria squadra il materiale poi gettato sul terreno di gioco. Deve, viceversa, accogliersi la doglianza relativa all’entità della sanzione pecuniaria inflitta alla Società che, per i fatti di causa, si ritiene possa essere equamente ridotta ad € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Pordenone), riduce la sanzione a carico della società a € 1.000,00 di ammenda. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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