F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 15 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. NANI ERNESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.7.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO AL PUNTO 6 LETT. A) E B) DEL COM. UFF. N. 1 S.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 277 del 22.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 15 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. NANI ERNESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.7.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO AL PUNTO 6 LETT. A) E B) DEL COM. UFF. N. 1 S.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 277 del 22.4.2013)
Con ricorso del 29.4.2013 il Sig. Ernesto Nami ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.IG.C. (di cui al Com. Uff. n. 277 del 23.4.2013) con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 1 luglio 2013 per avere partecipato alla svolgimento di un raduno non autorizzato tenutosi il 30 gennaio 2012 presso lo stadio di San Giovanni Valdarno e denominato “Saranno Campioni”. A sostegno del ricorso il Nami deduceva la violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S., la carenza di motivazione del provvedimento impugnato nonché l’erronea applicazione del Com. Uff. n. 1 S.G.S. punto 6, lett. A e B in relazione all’art. 1, comma 1, C.G.S.. Più in particolare, sosteneva il ricorrente, che nessuna responsabilità disciplinare poteva essergli addebitata in quanto egli si era limitata, in assoluta buona fede e facendo legittimo affidamento sulla correttezza degli organizzatori, a partecipare in qualità di ospite al predetto raduno offrendosi, in qualità di tecnico specializzato, ad esporre la propria esperienza nel campo dello sviluppo della metodologia di allenamento. Sosteneva altresì che dalla richiesta di partecipazione in qualità di ospite non poteva neanche desumersi che l’evento potesse essere ricondotto alla categoria dei raduni per i quali vige un onere di preventiva autorizzazione a carico degli organizzatori. Aggiungeva, inoltre, che doveva ritenersi pacifico che nessuna attività egli aveva svolto in qualità di organizzatore e, pertanto, nessuna responsabilità di tipo disciplinare poteva essergli addebitata gravando ogni onere di preventiva autorizzazione solo su coloro che avevano promosso e concretamente organizzato l’evento. Chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione entro termini equi in ragione della eccessiva afflittività della decisione della Commissione Disciplinare. Nel corso dell’audizione il ricorrente insisteva sulle ragioni poste a fondamento del ricorso mentre la procura insisteva per la integrale conferma della decisione della Commissione Disciplinare. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Al riguardo la Corte osserva che l’art. 1, par. 3.6 del Com. Uff. n. 1 S.G.S. per l’anno 2012/2013 preved, tra l’altro, quanto segue: “le società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti “provini”) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”, a condizione che tali calciatori siano tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo”……”.per l’organizzazione dei raduni selettivi, con i limiti d’età e di provenienza dei partecipanti di cui sopra deve essere richiesta, da parte della Società interessata, preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno e deve specificare: c) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conte della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società.” Da quanto sopra si deduce che la disposizione ha inteso fissare un preciso dovere di preventiva autorizzazione a carico della società richiedente (la sola, dunque, abilitata ad organizzare raduni) la quale ha altresì l’obbligo di indicare i nominativi dei “responsabili dell’organizzazione” che agiscono “per conto della società richiedente”. È dunque evidente che ogni onere concernente la organizzazione ed inerente all’ottenimento della preventiva autorizzazione da parte degli organi federali (nella specie il Comitato Regionale) ricadeva esclusivamente sulla società e sui soggetti responsabili incaricati dalla stessa società sportiva. Nessun onere è, pertanto, ipotizzabile a carico di un “invitato” o “ospite” con la conseguenza che è necessario distinguere nettamente, proprio in ragione del contenuto della norma, la posizione di chi “organizza” il raduno rispetto a quella di chi si limita a “parteciparvi”, mentre la decisione impugnata assimila irragionevolmente le due posizioni e finisce per irrogare ad entrambi la sanzione. D’altra parte che il Nami non abbia partecipato all’organizzazione è circostanza pacifica che si ricava chiaramente dalla decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Nani Ernesto e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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