F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 310/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1, C.G.S. A.S.D. FUTBOL MONTESACRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEGASO/FUTBOL MONTESACRO DEL 6.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 162/LND del 28.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 310/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1, C.G.S. A.S.D. FUTBOL MONTESACRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEGASO/FUTBOL MONTESACRO DEL 6.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 162/LND del 28.2.2013)
Con atto dell’8.3.2013, la società A.S.D. Futbol Montesacro preannunciava la proposizione di ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 162/LND del 28.2.13) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pegaso, era stata annullata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 143/LND del 31.1.13 del predetto Comitato Regionale) limitatamente all’irrogazione, a carico della Società A.S.D. Pegaso, della sanzione della perdita della gara Pegaso-Futbol Montesacro
del 6.1.2013, con conseguente ripetizione della stessa. Con ordinanza, pubblicata sul Com. Uff. n. 234/CGF del 5.4.2013, questa Corte mandava gli atti alla Procura Federale perché accertasse la presenza, o meno, del rappresentante A.I.A., sig. Fabrizio Nicolli, alla seduta della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., tenutasi in data 27.2.2013. All’esito dei richiesti accertamenti, la Procura Federale trasmetteva, in data 14.5.2013, una relazione nella quale veniva evidenziato che “… si ritiene verosimile…. che il sig. Fabrizio Nicolli il giorno 27 febbraio 2013 non abbia potuto assistere la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio nel corso della riunione nella quale è stato discusso il ricorso della F.C. PEGASO A.S.D…..”. La società A.S.D. Futbol Montesacro e la Società A.S.D. Pegaso hanno ampiamente dedotto e controdedotto in ordine agli esiti degli accertamenti esperiti dalla Procura Federale. Questa Corte rileva, preliminarmente, come il secondo motivo del ricorso per revocazione, proposto dalla Società A.S.D. Futbol Montesacro, risulti inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 del C.G.S. ed, in particolare, quella di cui alla lett. e) della prefata norma, implicitamente invocata dalla ricorrente. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, la seconda delle doglianze, formulate dalla società ricorrente, si riferisce, all’evidenza, a valutazioni operate dalla Commissione Disciplinare Territoriale ai fini della decisione, e configura, pertanto, ipotesi di (peraltro meramente supposto) errore di diritto. Ciò posto, questa Corte ritiene, invece, fondato il primo motivo di ricorso con il quale è stata esperita una vera e propria actio nullitatis nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 162/LND del 28.2.2013 del predetto Comitato Regionale). L’actio nullitatis costituisce, come noto, un’azione di accertamento esperibile in ogni tempo avverso i provvedimenti giuridicamente inesistenti e non suscettibili, conseguentemente, di passare in giudicato; un rimedio che non può che ritenersi esperibile anche con riferimento alle decisioni assunte dagli organi della Giustizia Sportiva. La Società ricorrente ha, infatti, denunciato un vizio della decisione (l’assenza del rappresentante A.I.A. alla seduta della Commissione Disciplinare Territoriale nel corso della quale è stata assunta la predetta decisione) che, ove sussistente, renderebbe la stessa del tutto inesistente. Al proposito, questa Corte ritiene che l’art. 30, comma 7, C.G.S., a tenore del quale “Le Commissioni disciplinari giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica”, imponga la presenza del predetto rappresentante ai fini della assunzione delle decisioni da parte della Commissione disciplinare. Una presenza, vale la pena di evidenziarlo anche in ragione di quanto emerso all’esito degli accertamenti svolti dalla Procura Federale, che deve essere assicurata durante tutto lo svolgimento della seduta e soprattutto al momento della decisione e non essere, invece, limitata ai soli momenti in cui la Commissione disciplinare ha la necessità di interloquire con gli appartenenti all’Associazione Italiana Arbitri. L’art. 30, comma 7, C.G.S. attribuisce, infatti, al rappresentante A.I.A. le funzioni consultive in materia tecnico-agonistica ovvero il compito di fornire ai componenti della Commissione disciplinare quell’apporto sugli aspetti tecnico-agonistici che solo il predetto soggetto può fornire in ragione della sua particolare qualificazione. Orbene, la Procura Federale ha verificato - con un grado di verosimiglianza che questa Corte ritiene più che sufficiente - che il sig. Fabrizio Nicolli, il giorno 27 febbraio 2013, non ha assistito la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio nel corso della riunione nella quale è stata assunta la decisione oggetto del presente giudizio; tale circostanza determina l’inesistenza della predetta decisione anche in considerazione del fatto che la stessa ha avuto ad oggetto la grave ed eccezionale determinazione (sospensione della partita) assunta dall’arbitro in occasione della gara Pegaso-Futbol Montesacro del 6.1.2013; circostanza, quest’ultima, che rendeva del tutto indispensabile l’assistenza del rappresentante A.I.A.. All’accoglimento dell’actio nullitatis non può che conseguire il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. perché provveda, in diversa composizione ed ovviamente con l’assistenza del rappresentante A.I.A., ad assumere una nuova decisione in ordine al reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pegaso. Per questi motivi la C.G.F., riqualificato il primo motivo di ricorso alla stregua di una actio nullitatis, lo accoglie e conseguentemente, dichiara nulla la Delibera impugnata con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., in diversa composizione, ai fini di una nuova decisione in ordine al reclamo proposto dalla società ASD Pegaso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. assunta in relazione alla gara Pegaso/Futbol Montesacro del 6.1.2013.Dispone trasmettersi gli atti alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva per le valutazioni di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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