COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. LEONARDO PELUSI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ROXAN C5, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO IN VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ RIVOLGENDO PUBBLICAMENTE, SUL PROPRIO PROFILO FACEBOOK, FRASI MINACCIOSE NEI CONFRONTI DEL SIG. STEFANO MASSACESI, ARBITRO DELLA GARA ROXAN C5 – TOLLO 2008, DISPUTATA IL GIORNO 19.01.2013; – DELLA SOCIETA’ ROXAN C5 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5, COMMA 2, C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. LEONARDO PELUSI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ROXAN C5, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO IN VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ RIVOLGENDO PUBBLICAMENTE, SUL PROPRIO PROFILO FACEBOOK, FRASI MINACCIOSE NEI CONFRONTI DEL SIG. STEFANO MASSACESI, ARBITRO DELLA GARA ROXAN C5 – TOLLO 2008, DISPUTATA IL GIORNO 19.01.2013; - DELLA SOCIETA’ ROXAN C5 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5, COMMA 2, C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO. Con nota del 9.05.13, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Leonardo Pelusi per rispondere delle contestazioni sopra descritte per avere pubblicamente minacciato l’arbitro della gara Roxan C5 – Tollo. E’ stata deferita la società A.S.D. Roxan C5 a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti ascritti al proprio tesserato. Con la racc. a.r. del 30.5.13, anticipata a mezzo fax e ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 17.06.2013, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva soltanto il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, il quale, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e, più precisamente, per la squalifica per cinque giornate del calciatore Pelusi e per l’ammenda di € 1.000,00 alla società. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulti per tabulas, mentre la loro assenza dal procedimento ed il mancato invio di deduzioni difensive sono sintomatiche della fondatezza delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Quanto all’entità delle sanzioni ritiene la stessa Commissione la squalifica al calciatore Pelusi Leonardo sia congrua nella misura di sette giornate, in ragione anche delle modalità con le quali si è concretizzato il fatto di cui si discute, mentre appare congrua l’ammenda di € 1.000,00 da infliggere alla società Roxan C5. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Pelusi Leonardo la squalifica di sette gare ed alla A.S.D. Roxan C5 l’ammenda di € 1.000,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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