COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 18 GIUGNO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO nr.131 del Sig. GARIERI Vincenzo – (tesserato della Società Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.148 del 2.5.2013 (squalifica fino al 30.4.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 18 GIUGNO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO nr.131 del Sig. GARIERI Vincenzo - (tesserato della Società Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.148 del 2.5.2013 (squalifica fino al 30.4.2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA nella seduta del 20 maggio u.s. veniva disposta la convocazione dell’arbitro a chiarimenti per la seduta del 27 maggio e quindi, per indisponibilità dello stesso in detta data, per quella del 14 giugno. Il reclamante è stato squalificato in primo grado per aver colpito l’arbitro con un calcio alla gamba. Il Garieri, nel reclamo e nel corso dell’audizione a chiarimenti resa davanti a questa Commissione, sostiene di essere stato espulso non in quanto autore materiale del gesto, ma - come dallo stesso arbitro chiaritogli dopo la notifica del provvedimento - in quanto Capitano della squadra. Il Garieri – a conforto di detta tesi - ha precisato che, benché sulla distinta di gara risultasse erroneamente quale capitano il numero 5 Scerbo, è stato lui ad “indossare la fascia”. Conclude la sua argomentazione difensiva il Garieri affermando che a compiere l’atto di violenza è stato Valentino Notaro, suo compagno di squadra, di cui è allegata in reclamo la dichiarazione di assunzione di responsabilità. L’arbitro, ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna, pur confermando che il Garieri indossava la fascia di capitano, ha smentito nel resto tale tesi ribadendo che il Garieri lo ha colpito con un calcio alla gamba e che pertanto quanto affermato dallo stesso è destituito di fondamento. I fatti per come riportati in rapporto dal citato direttore di gara non possono essere smentiti, tuttavia la sanzione, attesa l’assenza di conseguenze lesive, deve essere opportunamente rimodulata, riducendo la squalifica a tutto il 31 dicembre 2013. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al Sig. GARIERI Vincenzo fino al 31 DICEMBRE 2013; dispone restituirsi la tassa versata.
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