COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 102 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. IPPOGRIFO SARNO: ART. 4, COMMA 3; EX ART. 12. COMMA 3 E, INFINE, EX ART. 14, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 102 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. IPPOGRIFO SARNO: ART. 4, COMMA 3; EX ART. 12. COMMA 3 E, INFINE, EX ART. 14, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione in data 1° ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto d i deferimento del vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 8.7.2011, prot. 202/783 pf 10-11 GR/mg, a carico della società di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 22 ottobre 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza della deferita, sebbene ritualmente convocata (con la relativa raccomandata postale risultata regolarmente notificata), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per la violazione di cui all'art. 12, comma 3, C.G.S., l'ammenda di euro 300,00; per la violazione di cui all'art. 14, comma 1, C.G.S., l'ammenda di euro 3.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rileva innanzitutto che, dagli atti, emergono con evidenza i fatti contestati con l'atto dell’1.10.2012 e precisamente: a) nel corso della gara del 5 gennaio 2011 Ippogrifo Sarno - Sarnese 1926, valevole per la Coppa Italia Regionale, alcuni sostenitori della società Ippogrifo Sarno, rimasti non identificati, eseguivano cori osceni e oltraggiosi nei confronti del Presidente della società Sarnese; b) il 9 gennaio 2011, dopo la gara Sarnese - Faiano, nel piazzale antistante lo stadio "Felice Squitieri" di Sarno, alcuni sostenitori della società Ippogrifo Sarno, rimasti non identificati, ingiuriavano, minacciavano e dileggiavano due tesserati della compagine Sarnese, dando ad uno di essi anche due “schiaffetti” sulla guancia. Tali conclusioni non risultano smentite negli atti e nemmeno nella riunione del 22 ottobre 2012 della Commissione, cui non ha partecipato nessun rappresentante della società deferita Ippogrifo Sarno. Dagli atti emerge, peraltro, che l’allora presidente della ASD Ippogrifo Sarno, pur qualificando soltanto “esuberanti” le persone fisiche autrici dei comportamenti denunciati, si è peraltro esplicitamente dissociato dai comportamenti stessi (sulla stampa, Metropolis dell'11 gennaio 2011, pag. 33, nella quale si rinviene un’espressa, ferma condanna, dei comportamenti denunciati, anche da parte del direttore sportivo della stessa società; in sede di audizione da parte della Procura Federale, il 18 febbraio 2011). Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare nella seduta del 17 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, ferma restando l’obiettiva gravità dei fatti contestati, questa C.D.T. ritiene congruo infliggerle, nelle rispettive misure di seguito specificate: per la violazione di cui all’art. 12, comma 3, C.G.S., l’ammenda di euro 150,00; per la violazione di cui all’art. 14, comma 1, C.G.S., l’ammenda di euro 700,00, così ridotta, soprattutto in ragione delle richiamate manifestazioni di scuse, sia, ma in misura minore, in quanto la vicenda non si è verificata in occasione di una gara tra le due società. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico della società Ippogrifo Sarno le seguenti sanzioni: per la violazione di cui all’art. 12, comma 3, C.G.S., l’ammenda di euro 150,00; per la violazione di cui all’art. 14, comma 1, C.G.S., l’ammenda di euro 700,00.
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