COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 102 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. IPPOGRIFO SARNO: ART. 4, COMMA 3; EX ART. 12. COMMA 3 E, INFINE, EX ART. 14, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 102 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. IPPOGRIFO SARNO:
ART. 4, COMMA 3; EX ART. 12. COMMA 3 E, INFINE, EX ART. 14, COMMA 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione in data 1° ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto d i
deferimento del vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 8.7.2011, prot. 202/783 pf
10-11 GR/mg, a carico della società di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto
premesso
OSSERVA:
alla riunione del 22 ottobre 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo
Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura
Federale, preso atto dell'assenza della deferita, sebbene ritualmente convocata (con la relativa
raccomandata postale risultata regolarmente notificata), ritenendone provata la colpevolezza, nelle
sue conclusioni ha chiesto: per la violazione di cui all'art. 12, comma 3, C.G.S., l'ammenda di euro
300,00; per la violazione di cui all'art. 14, comma 1, C.G.S., l'ammenda di euro 3.000,00. Questa
C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rileva innanzitutto che, dagli atti, emergono
con evidenza i fatti contestati con l'atto dell’1.10.2012 e precisamente: a) nel corso della gara del 5
gennaio 2011 Ippogrifo Sarno - Sarnese 1926, valevole per la Coppa Italia Regionale, alcuni
sostenitori della società Ippogrifo Sarno, rimasti non identificati, eseguivano cori osceni e oltraggiosi
nei confronti del Presidente della società Sarnese; b) il 9 gennaio 2011, dopo la gara Sarnese -
Faiano, nel piazzale antistante lo stadio "Felice Squitieri" di Sarno, alcuni sostenitori della società
Ippogrifo Sarno, rimasti non identificati, ingiuriavano, minacciavano e dileggiavano due tesserati
della compagine Sarnese, dando ad uno di essi anche due “schiaffetti” sulla guancia. Tali
conclusioni non risultano smentite negli atti e nemmeno nella riunione del 22 ottobre 2012 della
Commissione, cui non ha partecipato nessun rappresentante della società deferita Ippogrifo Sarno.
Dagli atti emerge, peraltro, che l’allora presidente della ASD Ippogrifo Sarno, pur qualificando
soltanto “esuberanti” le persone fisiche autrici dei comportamenti denunciati, si è peraltro
esplicitamente dissociato dai comportamenti stessi (sulla stampa, Metropolis dell'11 gennaio 2011,
pag. 33, nella quale si rinviene un’espressa, ferma condanna, dei comportamenti denunciati, anche
da parte del direttore sportivo della stessa società; in sede di audizione da parte della Procura
Federale, il 18 febbraio 2011). Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare nella seduta
del 17 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali
acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia
fondato e motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, ferma restando l’obiettiva
gravità dei fatti contestati, questa C.D.T. ritiene congruo infliggerle, nelle rispettive misure di seguito
specificate: per la violazione di cui all’art. 12, comma 3, C.G.S., l’ammenda di euro 150,00; per la
violazione di cui all’art. 14, comma 1, C.G.S., l’ammenda di euro 700,00, così ridotta, soprattutto in
ragione delle richiamate manifestazioni di scuse, sia, ma in misura minore, in quanto la vicenda non
si è verificata in occasione di una gara tra le due società. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico della società Ippogrifo Sarno le
seguenti sanzioni: per la violazione di cui all’art. 12, comma 3, C.G.S., l’ammenda di euro
150,00; per la violazione di cui all’art. 14, comma 1, C.G.S., l’ammenda di euro 700,00.
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