COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 103 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VAIANO ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING SALERNO 2010: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS SCAFATESE 2010 (GIÀ SPORTING SALERNO 2010): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 103 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VAIANO ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING SALERNO 2010: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS SCAFATESE 2010 (GIÀ SPORTING SALERNO 2010): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell‘11 ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 28 novembre 2011, prot. 3484/929, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 29.10.2012 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza; il deferito: sig. Vaiano Andrea; la società Virtus Scafatese 2010. A questa C.D.T. vengono sottoposte le richieste di patteggiamento, proposte ex art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulate e concordate dai deferiti con il rappresentante della Procura Federale. Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, preso atto dei patteggiamenti proposti ex art. 23, C.G.S., dal sig. Vaiano Andrea, in nome e per conto della società Virtus Scafatese 2010, nelle sue conclusioni ha chiesto, per i deferiti: mesi due di inibizione a carico del sig. Vaiano Andrea (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), all’epoca della vicenda in esame presidente della società deferita; a carico della società Virtus Scafatese 2010 (già Sporting Salerno 2010), l’ammenda di euro 300,00 (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.). La C.D.T., nella riunione del 29 ottobre 2012, si è riservata la decisione. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta del 17 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. prende atto dei patteggiamenti innanzi richiamati e, nel condividerne la quantificazione, delibera le seguenti sanzioni: a carico del sig. Vaiano Andrea, mesi due di inibizione; a carico della società Virtus Scafatese 2010, l’ammenda di euro 300,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Vaiano Andrea mesi due di inibizione; a carico della società Virtus Scafatese 2010 (già Sporting Salerno 2010), l’ammenda di euro 300,00.
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