COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. DE ANGELIS DOMENICO – GARA RIONE LIBERTÀ I BUONALBERGO DEL 21.04.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. DE ANGELIS DOMENICO – GARA RIONE LIBERTÀ I BUONALBERGO DEL 21.04.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, ascoltati, in due distinte sedute, il direttore di gara ed i Commissari di Campo; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, il reclamante, tra l’altro, afferma di aver raggiunto la zona dell’aggressione, quando l’aggressione stessa “era stata abbondantemente consumata”, “al sol fine di riportare la calma” e “senza peraltro mai arrivare a distare meno di 1,5 metri dal direttore di gara”. I due Commissari di Campo, sentiti da questa Commissione, hanno dichiarato di non aver visto il De Angelis aggredire l’arbitro. Quest’ultimo, però, in sede di audizione, nel confermare il referto arbitrale, ha precisato di aver riconosciuto il sig. De Angelis Domenico, quale calciatore della società Rione Libertà, dai documenti custoditi, nello spogliatoio, dal medesimo direttore di gara. Quest’ultimo, altresì, ha aggiunto di ricordare che il calciatore De Angelis, all’atto della vicenda in esame, indossava la giacca della tuta (egli, invero, era stato sostituito nel corso della gara), fornendone anche una descrizione fisica. Alla luce delle precise e dettagliate dichiarazioni dell’arbitro, che, come è noto, costituiscono – nell’ambito del diritto calcistico – fonte privilegiata di prova, questa Commissione giudica accertata l’individuazione del calciatore in epigrafe ed acclarate le sue responsabilità. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, questa C.D.T. ritiene che essa debba essere ridotta al 31.12.2014, al fine di un’equa corrispondenza all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. De Angelis Domenico, di ridurre al 31.12.2014 la sanzione a carico del calciatore medesimo; dispone la restituzione, al reclamante, della tassa reclamo, nella misura di euro 65,00, come prescritta per i reclami proposti dai tesserati.
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