COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/LND del 20/6/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALOCCO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 28.6.2013 A CARICO DEI CALCIATORI TOMASELLI LORENZO, SUBRIZIO FRANCESCO, MARIANI EMANUELE, IACONE ALESSIO, IERACI DANIELE E AURICA MARIOS OCTAVIAN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CON C.U. N. 237 DEL 30.5.2013 (Gara: PALOCCO – CASALOTTI del 25.5.2013 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 254/LND del 20/6/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALOCCO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA
GARA E AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL
28.6.2013 A CARICO DEI CALCIATORI TOMASELLI LORENZO, SUBRIZIO FRANCESCO,
MARIANI EMANUELE, IACONE ALESSIO, IERACI DANIELE E AURICA MARIOS OCTAVIAN
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CON C.U. N. 237 DEL 30.5.2013
(Gara: PALOCCO – CASALOTTI del 25.5.2013 – Campionato Jun. Reg. B)
La Società PALOCCO assume che la responsabilità della sospensione dell’incontro sarebbe da
ricondurre al comportamento di due calciatori della Società CASALOTTI, CAPODACQUA
FABRIZIO e LUNARDI LORENZO.
Infatti, a detta della ricorrente, il primo simulando di essere stato colpito da una monetina ed il
secondo, già espulso, rientrando in campo dopo aver abbattuto un cancello di accesso, avrebbero
così determinato una pesante situazione di confusione tale da indurre l’arbitro a sospendere la
gara.
La reclamante segnala di essere stata l’unica presente sul campo, dopo il tafferuglio, avendo la
Società CASALOTTI abbandonato il terreno di gioco.
Per tali motivi, ribaditi in sede di audizione, la Società PALOCCO chiede che alla controparte
venga inflitta la punizione della perdita della gara, ritenendola pienamente responsabile degli
episodi che ne hanno causato la fine anticipata.
La ricorrente, inoltre, chiede un riesame dell’ammenda comminata, nonché delle squalifiche ai
calciatori come in titolo, ritenendo le sanzioni eccessive in rapporto agli addebiti mossi.
Dalla lettura degli atti ufficiali, emerge una situazione assai diversa da quella rappresentata dalla
ricorrente. Infatti, l’arbitro referta che subito dopo l’episodio di cui era stato protagonista il
CAPODACQUA, nasceva una zuffa sul terreno di gioco in cui erano coinvolti calciatori di entrambe
le squadre, che si colpivano con calci e pugni; nella circostanza alcuni sostenitori della Società
PALOCCO, entrati in campo, partecipavano ai disordini.
Dopo che si era ristabilita la calma con l’intervento delle Forze dell’Ordine, l’arbitro, constatando
che, a seguito delle espulsioni di cui erano passibili i partecipanti alla zuffa, le due squadre
sarebbero rimaste in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito,
sospendeva definitivamente l’incontro, non esibendo i relativi cartellini rossi, per sicurezza
personale.
Tale descrizione degli episodi, è stata dettagliatamente confermata dal Direttore di gara, sentito da
questo Organo di Giustizia Sportiva in sede di supplemento di referto . L’arbitro ha aggiunto che al
momento della fine del parapiglia, le due squadre erano già nelle condizioni di inferiorità numerica,
per cui non assume rilievo la circostanza della presenza in campo della sola reclamante, dopo i
fatti.
Da tutto ciò si presume chiaramente che la responsabilità della sospensione dell’incontro è
comune ad ambedue le Società.
Va quindi ritenuta adeguata la sanzione della perdita della gara a carico della Società PALOCCO,
mentre l’ammenda e le squalifiche ai calciatori si possono riportare ad una entità generalmente
considerata in casi analoghi.
Tutto quanto sopra premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla società PALOCCO e, per l’effetto, di ridurre la
ammenda ad € 250 e la squalifica ai calciatori TOMASELLI LORENZO, SUBRIZIO FRANCESCO,
MARIANI EMANUELE, IACONE ALESSIO, IERACI DANIELE e AURICA MARIOS OCTAVIAN al
21.6.2013.
Di confermare la decisione relativa alla perdita della gara.
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