COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/LND del 20/6/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA TORRENTE MICAELA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. NONCHE’ DELL’ART. 22 COMMA 7 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/LND del 20/6/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA TORRENTE MICAELA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. NONCHE’ DELL’ART. 22 COMMA 7 DEL C.G.S. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, trasmetteva alla Procura Federale gli atti della gara VALLE DEI CASALI – CCCP 1987 del 9.11.2012 – Campionato Serie D Femminile Calcio a 5, in cui sono emersi comportamenti violenti da parte di un presunto tesserato della Società VALLE DEI CASALI non indicato nella distinta di gara. Il Collaboratore della Procura Federale accertava che l’arbitro dell’incontro in questione, segnalava che mentre usciva dall’impianto sportivo, un sostenitore della Società VALLE DEI CASALI, unitamente all’allenatore individuato dall’arbitro nella Sig.ra TORRENTE MICAELA , in posizione di squalifica, lo insultavano e minacciavano e lo inseguivano, colpendo la Sig.ra TORRENTE l’arbitro con due violenti calci al polpaccio ed al gluteo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ha specificato di avere riconosciuto la Sig.ra TORRENTE, come la persona che lo aveva colpito, in quanto due settimane prima alla sua presenza, aveva assistito all’allontanamento della predetta signora, per eccessive proteste. Il Procuratore Federale ha ascoltato dapprima l’arbitro che ha confermato la sua versione e, successivamente, la Sig.ra MICAELA TORRENTE, la quale ammetteva gli insulti al direttore di gara, ma non di averlo inseguito e colpito, smentendo decisamente quanto dichiarato dall’arbitro. L’attività di indagine esperita ha consentito alla Procura di fare emergere la responsabilità della Sig.ra Torrente relativamente agli insulti proferiti all’arbitro, mentre non ha riscontrato elementi di responsabilità circa la presunta aggressione subita dall’arbitro stesso. Ritiene anche l’Organo Inquirente che non è competente, in relazione alle doglianze avanzate dal Presidente della Società A.S.D. VALLE DEI CASALI sia in audizione che per iscritto in ordine alle decisioni assunte dal Direttore di gara, nonché dalle decisioni assunte dagli Organi di Disciplina Sportiva. Detto tutto ciò il Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Sig.ra TORRENTE MICAELA, per i comportamenti tenuti nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro soprariportato, integrando la violazione delle norme regolamentari indicate in premessa. Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente per la Procura Federale, l’Avv. LUCA SANZI mentre nessuno è comparso per la deferita TORRENTE MICAELA né sono pervenute memorie difensive.. La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità della deferita, chiedendo per la Sig. ra TORRENTE MICAELA l’inibizione per mesi 3. La Commissione dopo aver esaminato nei dettagli tutta la vicenda oggetto del presente deferimento, ritiene che in situazioni analoghe a quelle prospettate, cioè in caso di discordanza tra quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto e quanto riferito dal reclamante, prevale – ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto del rapporto arbitrale che è da considerarsi fonte degna e privilegiata di prova. Poiché nell’esame di tale deferimento, si è riscontrato che non si è tenuto conto di quanto sopra, avendo l’arbitro confermato quanto riportato sul referto anche in sede di audizione con il Rappresentante della Procura Federale. Si ritiene, pertanto che la sanzione vada riportata secondo gli abituali parametri adottati in casi analoghi. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere la Sig.ra TORRENTE MICAELA responsabile delle violazioni a lei ascritte ed indicate in titolo e, pertanto, di inibire la predetta per anni 3. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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