COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 18 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°150/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Sutera A.S.D. Sig. Di Francesco Onofrio (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 18 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°150/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società Pol. Sutera A.S.D.
Sig. Di Francesco Onofrio (Presidente all’epoca dei fatti)
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 07/05/2013 prot. 11.1268 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, facendo pervenire nota giustificativa dell’assenza sottoscritta dal Presidente della società.
Nel merito delle memorie difensive inoltrate nei termini di rito, si rileva la infondatezza delle stesse per i seguenti motivi:
a) la notifica ai calciatori Baldone Giuseppe e Rubino Angelo è stata regolarmente effettuata ai sensi dell’articolo 38 comma 8 lett. c) del C.G.S. che prevede l’invio della comunicazione “presso la sede della società di appartenenza al momento della commissione del fatto”;
b) per quanto riguarda la posizione dei calciatori Rubino Angelo e Mingoia Enzo Biagio, tesserati nella seconda parte della stagione sportiva 2011-2012, era dovere e responsabilità della Pol. Sutera A.S.D. accertarsi che i due calciatori fossero in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva e, in mancanza di tale documentazione, farsi carico dell’adempimento di tale obbligo imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali sia dalla normativa sportiva;
c) i calciatori Baldone Giuseppe e Morreale Giuseppe, per i quali la certificazione è scaduta il 23/10/2011, come sostenuto dalla stessa Pol. Sutera A.S.D., sono comunque risultati sprovvisti della certificazione medica per il prosieguo della stagione sportiva 2011-2012, motivo del deferimento del Presidente Federale, con conseguente inadempimento dei citati obblighi di legge e di normativa sportiva;
d) la mancata allegazione agli atti del procedimento di referti arbitrali e distinte di gara non ha alcuna valenza giuridica tenuto conto che a norma delle citate disposizioni i tesserati di ogni società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità sportiva, e tale accertamenti vanno ripetuti ogni anno;
e) il fatto che la Pol. Sutera A.S.D. dopo la comunicazione del deferimento ha subito sottoposto i calciatori a visita medica, non è in alcun modo esimente degli addebiti ascritti a tutti i soggetti deferiti.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva conseguentemente che dall'esame della documentazione allegata agli atti ed alla luce delle memorie di difesa inviate dalla Pol. Sutera A.S.D., emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società Pol. Sutera A.S.D. (€ 40,00 x n.4 calciatori);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Di Francesco Onofrio;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Baldone Giuseppe, Mingoia Biagio Enzo, Morreale Giuseppe, Rubino Angelo, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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