COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 18 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°143/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Dagata Sig. Dagata Angelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 18 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°143/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Dagata Sig. Dagata Angelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 07/05/2013 prot. 11.1261 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive (documenti in atti) dalle quali si rileva che: i certificati medici di n.18 calciatori trasmessi recano date di emissione del 06 e/o 13 dicembre 2011, rivelando pertanto che le visite mediche attestanti l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento sono state effettuate con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza; manca la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva di n.5 dei 23 calciatori deferiti. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva conseguentemente che dall'esame della documentazione trasmessa emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando del tutto, per n.5 calciatori deferiti, la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva all’attività agonistica, ed essendo stata assolta con notevole ritardo la citata obbligatoria visita medica di idoneità per n.18 calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: l’ammenda di € 920,00 (novecentoventi/00) a carico della società A.S.D. Dagata (€ 40,00 x n.23 calciatori); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Dagata Angelo; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amore Salvatore, Battiato Davide, Cali Vincenzo, Caruso Isidoro Piero, Drago Piero, Indelicato Alessandro, Indelicato Gaetano, Linguanti Ivan, Lizzio Giuseppe, Miceli Fabio, Oiz Wajdi, Questorino Giuseppe, Ragonese Andrea, Ragonese Rosario, Randazzo Antonino, Ranno Federico, Rapisarda Agostino, Salamanca Salvatore, Spampinato Ivan, Speranza Marco, Valastro Andrea Eros, Viglianesi Salvatore, Villari Gianluca, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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