COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 187 – stagione sportiva 2012/2013 Gara Trocedo – Belmonte (2-1) del 27/04/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.46 del 2/5/2013 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 187 – stagione sportiva 2012/2013 Gara Trocedo – Belmonte (2-1) del 27/04/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.46 del 2/5/2013 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Belmonte avverso la squalifica fino al 1/7/2014 inflitta al calciatore Caponeri Antonio il quale “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G. A fine gara aspettava il D.G. all’entrata delle spogliatoio e lo colpiva 4 volte alla testa con i parastinchi provocandogli leggero dolore tenendo, nel contempo, contegno irriguardoso veniva poi allontanato dai propri compagni”. La reclamante non contesta sostanzialmente i fatti, ma cerca di giustificare il proprio tesserato asserendo che egli era andato dal D.G. per scusarsi e, visto il rifiuto dell’arbitro al gesto conciliativo, il calciatore si è sentito offeso ed ha appoggiato i parastinchi leggermente sulla testa dell’arbitro senza avere l’intenzione di provocare dolore. Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza unitamente al calciatore squalificato. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma quanto già scritto nel primo testo e aggiunge che la temporalità dei fatti non è quella riportata nel reclamo in quanto, in un primo momento, il calciatore che lo attendeva all’uscita del campo, lo ha colpito con i parastinchi salvo poi, dopo che il D.G. aveva fatto la doccia, ritornare dallo stesso per porgere generiche scuse. All’udienza del 7/6/13 il rappresentante della società e non il calciatore che, sia pure presente, non era titolato per assistere in quanto non sottoscrittore del reclamo, preso atto del supplemento di rapporto, ha confermato il contenuto del gravame evidenziando che l’arbitro, nel corso dell’incontro, si è rifiutato di dare spiegazioni ai calciatori in ordine a fatti di gara, rivolgendosi a loro in maniera non consona. La C.D. esaminati gli atti ufficiali decide come segue. La condotta del calciatore deve considerarsi oltremodo scorretta e non consona ai più elementari criteri dello sport e quindi deve essere adeguatamente sanzionata. Per quanto concerne le offese, non essendoci reclamo sulle stesse, devono darsi per acclarate, mentre per quanto concerne l’episodio di violenza verso l’arbitro che gli ha causato, se pur lieve, dolore, il Collegio evidenzia una disparità di versione fra quella del D.G e quella della reclamante. Come è stato più volte affermato in occasione delle varie delibere di questo consesso e sancito dal C.G.S. la versione arbitrale assume valore di prova privilegiata e quindi da preferire, a meno di fatti ed elementi che portino il Giudicante a ritenere la stessa non conforme rispetto agl’atti ed agli eventi. Relativamente all’assunto della reclamante, circa il comportamento dell’arbitro in campo, occorre mettere in evidenza che, nel terreno di gioco, l’unico soggetto idoneo ad interloquire con l’arbitro è il capitano della squadra e non gli altri calciatore che prendono parte alla competizione. Da ciò, se il D.G. assume atteggiamenti o toni non conformi alle regole, oltre che all’educazione, è compito dei suoi Organi dirigenti vigilare ed eventualmente intervenire. Dall’esame delle risultanze dibattimentali in merito alla violenza verso il D.G. emergono, fatto nuovo rispetto a quanto evidenziato nel primo rapporto arbitrale, le scuse del calciatore che, seppure postume, generiche e in evidente ritardo, assumono valore di un qualche pentimento rispetto ai fatti ascritti. Inoltre, giova evidenziare che il termine “tre o quattro botte” usato dal D.G. nel rapporto è stato modificato in “mi ha colpito con i parastinchi” il che denota, sia pure rientrando nella categoria degli atti di violenza, incertezza in ordine all’entità del gesto ed alle modalità di esecuzione. Ad ogni buon conto, non appare ultroneo ricordare che la condotta del calciatore avrebbe potuto essere ben diversa qualora la società avesse vigilato sul medesimo riconducendolo a più miti consigli visto che i fatti violenti si sono verificati a fine gara. In merito, infine, alla quantificazione della sanzione, anche in virtù di quanto emerso in fase dibattimentale e dagli atti successivi al rapporto di gara, il Collegio ritiene di accogliere il reclamo così come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e dispone la squalifica del calciatore Caponeri Antonio fino a tutto il giorno 01/04/2014. Dispone il non addebito della tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it