COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 191 – Reclamo della soc. Pratovecchio avverso dec. del G.S.T delegazione di Arezzo. Ammenda di 500,00 Euro (C.U 46 del 15.05.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 191 – Reclamo della soc. Pratovecchio avverso dec. del G.S.T delegazione di Arezzo. Ammenda di 500,00 Euro (C.U 46 del 15.05.2013) Il Giudice Sportivo Della Delegazione di Arezzo, chiamato a pronunciarsi su fatti e situazioni occorsi durante la gara Pratovecchio – Montecchio del 11/05/2013, sanzionava l’attuale reclamante con una Ammenda pari a 500,00 Euro con la seguente motivazione; “Per avere propri sostenitori rivolto a giocatore avversario espressione offensiva a sfondo raziale “ La decisione, pubblicata sul C.U 46 del 15/05/2013 veniva impugnata, dalla società La consueta, necessaria, istruttoria del reclamo ne preclude l'esame. Infatti l’art. 38 Comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva fissa in sette giorni il termine ultimo e perentorio entro il quale si possono impugnare innanzi questa C.D. le decisioni assunte in primo grado Nel caso che occupa, a fronte di una decisione resa pubblica attraverso il C.U 46 del 15/05/2013 il reclamo è stato inoltrato in data 23 maggio 2013, un giorno oltre il termine stabilito che si ripete essere perentorio e non suscettibile di valutazioni. P.Q.M. La C.D.T dichiara inammissibile il reclamo della società Pratovecchio ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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