COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 192 – Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 53 del 08.05.2013 Reclamo del calciatore Luca Iacobucci avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 05.09.2013 (3 mesi e 27 giorni)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 192 – Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 53 del 08.05.2013 Reclamo del calciatore Luca Iacobucci avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 05.09.2013 (3 mesi e 27 giorni) Con tempestivo ricorso il tesserato Luca Iacobucci impugna la squalifica inflittagli dal G.S.T. per i seguenti motivi: “A seguito di provvedimenti arbitrali protestava contro il Dg raggiungendolo alle spalle, strattonandolo violentemente alla spalla Dx facendolo 'voltare repentinamente' e procurandogli molto dolore alla spalla ed alla schiena”. Sostiene il calciatore che i fatti che hanno dato origine alla sanzione disciplinare si sono verificati in un momento di particolare confusione, dopoché, a seguito di alcune decisioni controverse, si è venuto a formare un capannello di protesta nei confronti dell'arbitro. Riferisce il calciatore di aver tenuto un atteggiamento di protesta eccessivo, con toni alterati ma non offensivi, contestando recisamente di aver alzato le mani o di aver 'toccato' il Dg. Per contro ritiene che il fatto (se avvenuto) si sia verificato a causa del capannello di giocatori e per la confusione creatasi in campo, chiedendo, in ragione delle circostanze sopramenzionate e tenuto conto dell'ottima condotta sportiva, l'annullamento della squalifica e, in ipotesi, la riduzione della sua misura. La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato e, in ipotesi, sull'entità della sanzione inflitta, così decide. Il reclamo è infondato. Gli elementi acquisiti con l'istruttoria integrano la fattispecie di gioco violento prevista e disciplinata dalla normativa federale, escludendo alla radice sia l'ipotesi del caso fortuito invocato dalla reclamante, che l'ipotesi della condotta colposa. L’arbitro, al quale è stato chiesto di fornire i chiarimenti necessari ai fini del decidere, ha confermato quanto descritto nel referto gara, precisando di aver chiaramente individuato lo Iacobucci, nonostante la presenza di più giocatori, come colui che lo strattonava per la spalla. Invero, dalle risultanze in atti emerge chiaramente l'intenzione e la volontà del giocatore di 'voltare' verso di sé il Direttore di Gara ai fini di protesta, esercitando nei confronti di quest'ultimo una condotta tale da cagionargli 'molto dolore alla spalla ed alla schiena' e integrando a tutti gli effetti la fattispecie di condotta violenta prevista e disciplinata dall'art. 19, comma 4, lett. d) C.d.S.. Alla luce di siffatte considerazioni e tenuto conto dei criteri costantemente seguiti e applicati da quest'Organo Giudicante, all'esito del giudizio di congruità, l'entità della sanzione inflitta al calciatore Iacobucci risulta eccessiva per difetto, ritenendo doveroso la Commissione - per coerenza ed equità di giudizio - ricorrere alla facoltà prevista dall'art. 36, comma 3, C.d.S., aggravando la sanzione a carico del reclamante nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo e in parziale riforma del provvedimento impugnato dispone l'aumento della squalifica inflitta al calciatore Luca Iacobucci fino al 05.12.2013; -dispone l'incameramento della tassa di reclamo.
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