CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 maggio 2013 promosso da: Dott. Michele Raccuglia, Notaio Dott. Paolo Provitera, Avv. Roberto Cappa e Dott. Daniele Sepe / Federazione Italiana Tennis

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 maggio 2013 promosso da: Dott. Michele Raccuglia, Notaio Dott. Paolo Provitera, Avv. Roberto Cappa e Dott. Daniele Sepe / Federazione Italiana Tennis IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini – Presidente Avv. Marcello de Luca Tamajo – Arbitro Prof. Avv. Maurizio Benincasa– Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2791 del 15 ottobre 2012 - 673 promosso da: i Signori Dott. Michele Raccuglia, nato a Napoli il 2 dicembre 1964, C.F. RCCMHL65T02F839L, residente in Napoli alla via dei Ponti Rossi n.37; Notaio Dott. Paolo Provitera, nato a Napoli il 3 luglio 1955, C.F. PRVPLA55L03F839W, residente in Caserta alla via Settembrini; Avv. Roberto Cappa, nato a Napoli il 18 luglio 1958, C.F. CPPRRT59L18F839E, residente in Napoli al largo C. Volpicelli n.6/c; Dott. Daniele Sepe, nato a Napoli il 22 giugno 1966, C.F.SPEDNL66H22F839H, residente in Pozzuoli alla I Traversa Pisciarelli n.5/b, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Augusto Imondi e Gianluca Lemmo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Caserta alla via Turati n. 55 istanti contro Federazione Italiana Tennis - F.I.T.- con sede in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord- Ingresso n. 44 - Scala G, C.F. 05244400585, P. IVA 01379601006, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. Angelo Binaghi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Massimo Proto e Ciro Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Piazza SS: Apostoli n. 49 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO A fondamento dell’odierno procedimento arbitrale si pone l’iter impugnatorio condotto dagli istanti avverso la delibera n. 291 del 17-18 dicembre 2011 emanata dal Consiglio Federale F.I.T., con la quale veniva disposto lo scioglimento del Comitato Regionale campano della F.I.T. e la contestuale nomina di un Commissario Straordinario. Avverso detto provvedimento, gli istanti, insieme ad altri componenti del C.R. campano, proponevano reclamo innanzi la Corte Federale della F.I.T. chiedendo, in via preliminare e d’urgenza, la sospensione e, nel merito, di annullare e/o riformare la delibera n. 291 del 2011. La Corte Federale della F.I.T., con la decisione n. 19 del 27 aprile 2012, dichiarava inammissibile il reclamo, negando la propria competenza e indicando, quale organo competente a conoscere della controversia, il T.N.A.S.. Avverso detta decisione, il Presidente ed i componenti del disciolto C.R. proponevano appello innanzi la Corte d’Appello Federale F.I.T., la quale con decisione prot. 05171/CAF, notificata in data 17 settembre 2012, confermava la statuizione di incompetenza formulata dal giudice di primo grado rigettando, pertanto, il gravame. Alla luce di quanto premesso, gli istanti presentavano domanda di arbitrato innanzi al T.N.A.S. per veder accolte le seguenti conclusioni: «preliminarmente, in via cautelare e d’urgenza […] disporre la sospensione del provvedimento di scioglimento del Comitato Regionale della Campania della F.I.T.; nel merito, voglia il Collegio accogliere il presente ricorso: a) annullando e/o riformando la delibera n. 291 del Consiglio Federale F.I.T. del 17-18 dicembre 2011 con la quale è stato deciso lo scioglimento del Comitato Regionale della Campania ai sensi dell’art. 28 lett. o) dello Statuto Federale FIP; b)annullando tutti gli altri presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ed adottando ogni provvedimento consequenziale diretto al Commissariamento del Comitato Regionale della Campania; c) disponendo tutte le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e il reintegro nelle proprie funzioni di tutti i componenti del Comitato Regionale della Campania; d) condannando la F.I.T. al pagamento delle spese anche dei precedenti gradi di giudizio svolti innanzi le Corti della F.I.T..». Veniva designato, quale Arbitro di parte, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Parte intimata si costituiva, nel presente giudizio arbitrale, con atto del 5 novembre 2012, a mezzo del quale rassegnava le seguenti conclusioni: «voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale, dichiarare l’irritualità e/o la inammissibilità dell’avversa istanza di arbitrato e, nel merito, previo rigetto dell’istanza cautelare, respingere le domande formulate dagli odierni istanti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare la legittimità della delibera n. 291 del 17-18 dicembre 2011, con la quale il Consiglio Federale ha disposto lo scioglimento del Comitato Regionale Campano e il contestuale commissariamento dello stesso in conformità del disposto di cui all’art. 28, comma 2, lett o) dello Statuto Federale. Con vittoria di spese, onorari e competenze». Quale Arbitro di parte, veniva designato il Prof. Avv. Maurizio Benicasa. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli stessi, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5 del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). In data 21 dicembre si teneva, presso la sede dell’Arbitrato, la prima udienza nel corso della quale veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Il Collegio assegnava alle parti i termini per l’articolazione dei mezzi istruttori e per il deposito delle memorie, oltre che quelli per il deposito delle repliche; il Collegio si riservava sulle richieste avanzate dalle parti. Con ordinanza del 13 febbraio 2013, il Collegio, scioglieva la riserva assunta in occasione della prima udienza e ammetteva le istanze istruttorie relativamente alle prove testimoniali riducendo a due il numero dei testi accordati per ciascuna delle parti. In data 15 marzo 2013 si teneva la seconda udienza, nel corso della quale si procedeva all’escussione dei testi precedentemente ammessi e non rinunciati. Esaurita l’istruzione probatoria, il Collegio concedeva i termini per il deposito di una memoria conclusionale. Il 16 maggio 2013 si teneva la terza udienza, nel corso della quale dopo essersi proceduto alla discussione sul merito, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Le parti istanti ricorrono affinché la delibera n. 291 /2011 venga sospesa, riformata e/o annullata. Il fondamento giuridico, sulla scorta del quale il Consiglio Federale F.I.T. ha disposto lo scioglimento integrale del Comitato Regionale Campania e del suo Commissariamento, è l’art. 28, lettera o) dello Statuto Federale a mente del quale deve provvedersi «in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo ovvero in casi di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell’Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostruzione degli organi». La delibera sarebbe stata disposta successivamente ad un sopralluogo, compiuto in data 7 dicembre 2011 dal Collegio dei Revisori presso la sede del C.R. campano, nel corso del quale sarebbe emerso un ammanco di cassa pari alla somma di € 106.630,34 oltre che alla giacenza di n. 5 assegni bancari insoluti per € 11.790,00, oltre ad un assegno non riscosso pari ad € 2.200,00 tutti datati 2009, per un ammanco non inferiore ad € 92.634,34. Sarebbe stata, dunque, accertata una responsabilità del Presidente del Comitato Regionale «quantomeno sotto il profilo oggettivo per omissione dei dovuti controlli». Tanto premesso, viene rilevato, anticipando sul punto la possibile eccezione della controparte, come l’istanza di arbitrato risulti tempestiva alla luce del principio della perpetuatio juridictionis e del meccanismo della traslatio iudicii. Nel merito, viene rilevato, innanzitutto, come il Regolamento di Amministrazione degli Organi Periferici Federali, uno dei fondamenti normativi della delibera, non sarebbe stato disponibile tre le carte federali pubblicate sul sito della F.I.T. e, pertanto, alla luce dell’art. 63 dello Statuto, non applicabile alla vicenda de qua. Non risulterebbe chiaro, poi, se dovesse essere applicato, nel caso di specie, il succitato Regolamento o quello di Amministrazione e Contabilità ex art. 45 lett. d) del Regolamento Organico. In particolare, il Regolamento di Amministrazione degli Organi Periferici non sarebbe più applicabile dal 2008, anno in cui la F.I.T. ha instaurato un rapporto di servizio con la F.I.T. Servizi S.r.l., società che si occuperebbe dell’assistenza gestionale di quegli adempimenti originariamente espletati dagli organi periferici regionali. Il Comitato Regionale, per l’espletamento delle proprie attività, disponeva di due differenti conti correnti, il c.d conto anticipazioni e il c.d. conto entrate, preposti a diversi fini. Le malversazioni sarebbero relative solo al secondo dei conti corrente; tale conto risulterebbe esser stato gestito esclusivamente dalla società F.I.T. Servizi S.r.l. per il tramite di un proprio dipendente, sulla base di una delega «ex officio» conferita dal Presidente del Comitato, in qualità di titolare del conto quale rappresentante legale della F.I.T.. Nella delibera, pertanto, non si sarebbe tenuto conto delle reali modalità di gestione di detto conto né, di conseguenza, delle reali responsabilità nella commissione delle eventuali malversazioni. Infatti, secondo parte istante, dal 2008 fino alla data della delibera, sarebbe stato il dipendente della F.I.T. Servizi, Signor Antonio Ziccardi, ad effettuare le funzioni di Funzionario Delegato e, pertanto, qualunque operazione illegittima sarebbe stata posta in essere da questi e non dal Presidente del Comitato né, tantomeno, dagli altri componenti del Comitato. Le modalità pratiche con le quali il Signor Ziccardi espletava le proprie attività, attraverso un software gestionale, permetteva un riscontro in tempo reale agli organi centrali, e non a quelli periferici, quale il Comitato Regionale, su quanto eseguito dallo stesso. Il dipendente della F.I.T. Servizi avrebbe, quindi, agito in totale autonomia senza che il Presidente, né altro membro del Comitato, intervenisse nelle operazioni da effettuare, né potesse in alcun modo effettuare un controllo sulle operazioni poste in essere dal Delegato di Cassa. Considerata la circostanza che, come riferito, gli organi centrali avevano la possibilità di esperire un controllo in tempo reale su quanto avveniva in riferimento al conto entrate, parte istante sottolinea la singolarità del fatto che gli ammanchi siano stato contestati con un così largo ritardo. La scelta di delegare il Signor Ziccardi alle operazioni di cassa, seppur formalmente adottata dal Presidente del Comitato, sarebbe, in realtà, frutto di una direttiva impartita dagli organi centrali della F.I.T., sulla base, presumibilmente, degli accordi sanciti tra questa e la F.I.T. Servizi S.r.l.. La gestione del Contro Entrate, di fatto, quindi, sarebbe stata del tutto sottratta al controllo del Presidente e del resto del Comitato Regionale. Inoltre, in seguito alla soppressione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, dal 2007, i controlli sarebbero effettuabili solo dalla F.I.T. Servizi e dai Revisori dei Conti Centrali. Non sarebbe, pertanto, da ascrivere ad alcun membro del Comitato Regionale né al suo Presidente alcun addebito di colpevolezza in merito agli ammanchi risalenti a ben due anni prima della verifica contabile. Proprio sul tema della verifica contabile, avvenuta in data 7 dicembre 2011, gli istanti rilevano, innanzitutto, la singolare tardività della stessa alla luce, anche, della circostanza che i bilanci relativi agli anni 2009 e 2010 fossero stati già approvati con parere favorevole dalla F.I.T. e degli stessi Revisori dei conti. Viene riportato, poi, come da parte degli istanti vi fosse stata la massima collaborazione al fine di tentare di fare luce sulle movimentazioni del conto entrate e come, pertanto, i controlli concretamente esperibili da parte del Presidente e del Comitato fossero stati puntualmente effettuati. Sulla base di tali premesse, gli istanti censurano fortemente il contenuto e la portata della delibera. Le eventuali malversazioni, oggetto della stessa, sono da imputare esclusivamente al conto entrate, sottratto, alla luce di quanto sopra rilevato, al diretto controllo del Presidente e del Comitato tutto. Sulla base della sola esistenza dell’ammanco economico si sarebbe proceduto ad emanare la delibera n.291/2011 prescindendo, totalmente, da un accertamento in concreto di quali fossero le responsabilità e di chi fosse il soggetto, o i soggetti, ai quali dette responsabilità dovessero essere ascritte. La delibera, quindi, si sarebbe basata sulla presunta irregolarità di attività gestorie sottratte, in concreto, all’organo Comitato e al suo Presidente. Il Provvedimento di scioglimento risulterebbe pertanto non commisurato, perché eccessivo, alle irregolarità riscontrate, e illegittimo perché carente dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris. Di conseguenza, la delibera 291/2011 risulterebbe illegittima perché mancante dei presupposti di cui all’art. 28 lett. o) dello Statuto della F.I.T., oltre che inficiata dal vizio di eccesso di potere per la sua non adeguatezza tra le premesse in fatto e in diritto e il contenuto del provvedimento adottato e, in ultimo, affetta da illogicità intrinseca perché basata su una presunta irregolarità gestoria a carico del Comitato e del Presidente che, invece, non avevano il controllo delle attività poste in essere sul conto entrate. 2. La Federazione Italiana Tennis si costituiva nel presente procedimento con memoria del 5 novembre 2012. Pregiudizialmente, viene rilevata la mancata sottoscrizione da parte degli istanti dell’istanza di arbitrato, in difformità da quanto stabilito nell’art. 9, comma 1, lett. i) del Codice dei Giudizi. Viene, inoltre, eccepita la tardività dell’istanza di arbitrato, alla luce della considerazione che, trattandosi di controversia di competenza del T.N.A.S., la stessa sarebbe dovuta essere incardinata, ai sensi dei commi primo e quarto dell’art. 10 del Codice, entro trenta giorni da quando gli istanti hanno avuto conoscenza dei fatti che hanno originato la controversia. Nel merito, parte intimata rileva come le censure mosse alla delibera ed ai suoi presupposti siano del tutto prive di fondamento. Gli ammanchi riscontrati in sede di verifica, integrerebbero, di per sé, le «gravi irregolarità nella gestione» di cui all’art. 28, comma 2, lett. o) dello Statuto Federale. Alla luce di tale circostanza, la delibera n. 291 del 2011 sarebbe stato atto doveroso e legittimo, in quanto da adottarsi a prescindere del concreto accertamento dell’imputabilità della condotta illegittima; la previsione di cui sopra sarebbe posta, infatti, allo scopo di impedire che i comportamenti illegittimi, e come tali dannosi, vengano reiterati. L’esistenza, quindi, delle malversazioni per un importo non inferiore a € 92.634,34, a prescindere dall’imputabilità delle stesse, legittima l’adozione di un provvedimento come la delibera n. 291/2011, attesa la gravità con cui tale deficit si ripercuote sul bilancio federale. In ogni caso, la responsabilità della gestione del c.d. conto entrate ricadrebbe sul Presidente del Comitato Regionale quale funzionario delegato e unico legittimato a operare sul conto entrate, e tenuto a trasferire con urgenza quanto incassato; inconferenti, pertanto sarebbero le argomentazioni relative alla circostanza che sarebbe stata esclusivamente la F.I.T. Servizi S.r.l., per il tramite del Signor Ziccardi, a gestire il conto entrate. La F.I.T. Servizi, infatti, avrebbe il solo compito di raccogliere gli incassi e di consegnarli immediatamente ai Presidenti dei Comitati Regionali, i quali hanno poi l’obbligo di procedere, tempestivamente, al trasferimento delle somme prima sul conto entrate e poi sul conto corrente centrale intestato alla F.I.T.. Il Signor Ziccardi avrebbe potuto, quindi, solo procedere ad effettuare i versamenti sul conto entrate, essendogli preclusa qualsiasi altra attività gestoria. Relativamente all’argomentazione secondo la quale il Comitato Regionale e il Presidente sarebbero stati, nei fatti, impossibilitati ad eseguire un controllo sul conto entrate, parte intimata rileva come l’attività di controllo fosse un obbligo, concretamente attuabile, spettante in capo al Presidente. Non potrebbe, allora, parlarsi di alcuna «tardività nell’intervento del Collegio dei Revisori dei Conti» atteso che il controllo sarebbe dovuto essere effettuato continuativamente dal Presidente del Comitato ed a prescindere da ulteriori controlli effettuati da organi centrali. Si rileva, poi, sotto altro profilo, come la F.I.T. non possa esser chiamata al pagamento delle spese dei precedenti gradi di giudizio, essendo responsabilità di controparte quella di non aver incardinato, sin da subito, il procedimento innanzi al T.N.A.S.. Da ultimo, si richiede il rigetto dell’istanza cautelare attesa l’insussistenza dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 3. Nel corso del procedimento, sulla base dei termini concessi dal Collegio, le parti depositavano le proprie memorie e note di replica. Parte istante rileva come la sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte dei difensori renderebbe certa la riferibilità dell’atto agli istanti, attesa anche la procura sottoscritta in calce all’atto di istanza. Sul punto viene anche ricordata la circostanza che il Codice non preveda alcuna sanzione per la mancanza dei requisiti di cui all’art. 9. A conferma di tali tesi starebbe la giurisprudenza del T.N.A.S. richiamata. Sul tema della tempestività della notifica dell’istanza di arbitrato, viene ribadito quanto già dedotto relativamente alla traslatio iudicii e alla perpetuatio iurisdictionis. Venendo al merito, si contesta la circostanza che la difesa della F.I.T. non abbia tenuto in alcun conto il mutamento intercorso nell’attività gestoria dei conti, a seguito della convenzione stipulata dal 2008 con la F.I.T. Servizi S.r.l.. Si sostiene, inoltre, che la F.I.T. non abbia dimostrato la validità e l’applicabilità del Regolamento di Amministrazione degli Organi Periferici e come non sia stato prodotto il contratto F.I.T.-F.I.T. Servizi. Nella denegata ipotesi nella quale questo Collegio ritenesse applicabile il Regolamento di Amministrazione, viene rilevato come, alla stregua dell’art. 2 dello stesso, potrebbe essere configurata a carico del Presidente del Comitato solo una responsabilità per colpa e negligenza non potendo in alcun modo configurarsi alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva. Con il subentro dell’accordo con F.I.T. Servizi, infatti, il Presidente sarebbe stato de facto spogliato del suo potere gestorio sul c.d. conto entrate. Per quanto attinente la delibera di scioglimento, la F.I.T. non avrebbe fornito alcuna delucidazione sulla fondatezza dei requisiti giuridici e fattuali, essendosi limitata a ribadire il contenuto delle disposizioni normative richiamate in detta delibera. Relativamente al conto entrate, viene ribadito come unico soggetto che concretamente ne provvedesse alla gestione fosse il Signor Ziccardi che risulta essere dipendente della F.I.T. Servizi. Tale circostanza, nella ricostruzione della parte istante, confermerebbe che la nomina dello stesso Ziccardi sia risultata dall’accordo tra la F.I.T. e la F.I.T. Servizi. Sulla base di tali considerazioni e di quanto dedotto nel precedente scritto, si ribadiva la circostanza che fosse, concretamente, solo il Signor Ziccardi, e per il suo tramite la F.I.T. Servizi, a gestire il conto entrate e come su tale attività fosse impedito ogni controllo effettivo da parte del Presidente e del Comitato Regionale. Dopo aver formulato le proprie richieste istruttorie, si insisteva per l’accoglimento delle domande già formulate. Con la memoria del 21 gennaio 2013, gli istanti contestano le richieste istruttorie di controparte adducendone la genericità, l’infondatezza e l’inammissibilità: alla luce della circostanza che la F.I.T. non risulta aver ancora prodotto il contratto con la F.I.T. Servizi, si cercherebbe di provare con testimoni circostanze difformi dal contenuto dei documenti non prodotti. 4. Con note di replica del 24 gennaio 2013, la F.I.T. contesta interamente quanto dedotto da controparte nei propri scritti. Nello specifico, si ribadisce la vigenza del Regolamento di Amministrazione per gli Organi Periferici, non essendo stato questo in alcun modo abrogato e, quale atto interno alla F.I.T., non necessiterebbe, per essere efficace, di alcuna pubblicazione negli Atti Ufficiali. Né potrebbe sostenersi alcuna incompatibilità tra detto Regolamento e il contratto concluso tra la F.I.T. e la F.I.T. Servizi, atteso che, anche dopo l’entrata in vigore del contratto, rimarrebbe di esclusiva competenza del Presidente, personalmente o per il tramite di un proprio delegato, il versamento degli importi riscossi presso i Comitati Regionali. L’ulteriore trasferimento dal conto entrate al conto centrale della F.I.T. rimarrebbe appannaggio esclusivo del Presidente del Comitato Regionale. La F.I.T. Servizi, secondo la tesi dell’intimata, avrebbe il compito di raccogliere gli incassi per conto della F.I.T. e consegnarli, poi, quotidianamente, nelle mani del Presidente il quale a sua volta ha l’obbligo di trasferirli alla F.I.T. presso il conto centrale di quest’ultima. Il Signor Ziccardi, quale Delegato di Cassa, sarebbe stato delegato dal Presidente, e quindi, sarebbe in ogni caso imputabile al Signor Raccuglia, e al Comitato Regionale, la responsabilità per le avvenute malversazioni, gravando sul Presidente la responsabilità per le movimentazioni effettuate sul conto entrate. In chiusura del proprio scritto, parte intimata contesta le istanze istruttorie avanzate da controparte, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. 5. Con atto del 28 gennaio 2013, gli istanti eccepivano la tardività del deposito della memoria e dei documenti di controparte, in considerazione della decorrenza dei termini concessi all’uopo dal Collegio. Sul punto si assumono violati i principi che disciplinano la regolarità e la correttezza del procedimento arbitrale e si chiede pertanto la dichiarazione di irricevibilità di atto e documenti perché depositati tardivamente. 6. Con ordinanza del 15 marzo 2013, il Collegio autorizzava le parti al deposito delle memorie conclusionali. Gli istanti, con il proprio scritto conclusionale, oltre a ribadire quanto dedotto con i propri precedenti atti, deducono l’esistenza di una situazione non perfettamente chiara tra la F.I.T., intesa quale organo centrale, e la F.I.T. Servizi. In particolare, sarebbero stati posti nelle posizioni “chiave” soggetti tra di loro in una situazione di conflitto di interessi che avrebbero, in ogni caso, contribuito ad ingenerare una situazione non cristallina che avrebbe avuto, fra le sue conseguenze, le malversazioni dalle quali sarebbe scaturita la delibera 291/2011. Viene riportato come all’art. 3.3 del contratto tra F.I.T. e F.I.T. Servizi, fosse espressamente sancito che sarebbe stata affidata alla F.I.T. Servizi «la gestione del conto entrate (incassi, contabilizzazioni, flusso di informazioni e connesse responsabilità)». Né le paventate, successive, modifiche di detto accordo avrebbero, nei fatti, mutato la su descritta situazione gestoria; né, sempre su tale aspetto, potrebbe darsi credito alle dichiarazioni rese dai testi dell’intimata, atteso il loro trovarsi in una posizione di conflitto di interessi. In generale, gli istanti censurano il rapporto tra F.I.T. e F.I.T. Servizi alla luce dei suddetti conflitti di interesse. A riprova di ciò, starebbe la circostanza che la F.I.T. non abbia agito, sotto alcun profilo, nei confronti della F.I.T. Servizi in merito alle lamentate malversazioni. Tali aspetti, insieme a tutto quanto eccepito nei precedenti scritti, sarebbero stati per nulla, o non sufficientemente, approfonditi, prima di addivenire alla delibera di scioglimento del Comitato Regionale. Gi istanti concludono, affermando che le gravi irregolarità gestionali sarebbero, quindi, dovute essere cercate altrove e non in seno al Comitato Regionale e al suo Presidente e che, pertanto, lo scioglimento di detti organi sia stato illegittimo. 7. Anche la F.I.T. depositava la propria memoria conclusionale datata 10 maggio 2013. Nell’atto si insiste, in primis, per la fondatezza e la legittimità della delibera 291/2011, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti fattuali e giuridici per l’adozione della stessa oltre che la circostanza che detto provvedimento, sulla base di quanto sancito nello Statuto federale, fosse dovuto. Le argomentazione svolte dagli istanti non avrebbero superato la questione centrale: la responsabilità dell’attività gestoria del conto entrate sarebbe, in ogni caso, a carico del Presidente del Comitato Regionale; tale circostanza oltre ad essere dimostrata documentalmente, sarebbe emersa anche dalle dichiarazioni rese dai testi nel corso della seconda udienza. Inoltre, il più volte richiamato accordo stipulato tra la F.I.T. e la F.I.T. Servizi non avrebbe in alcun modo modificato le competenze relative alla gestione del conto entrate e le relative responsabilità. Alla luce di quanto argomentato in tutti i propri scritti, la F.I.T. insisteva per l’accoglimento delle proprie conclusioni. 8. Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’istanza di arbitrato. Entrambe le eccezioni sono infondate. In linea di continuità con la giurisprudenza dei lodi resi dai Collegi nell’ambito del T.N.A.S., il Collegio reputa, da un lato, che la mancata sottoscrizione dell’istanza di arbitrato ad opera delle parti non pregiudichi l’ammissibilità dell’istanza considerato, per un verso, che tale requisito non può essere inteso come prescritto sotto pena di inammissibilità e che, per altro verso, la paternità dell’istanza può essere riferita alle parti in ragione della sottoscrizione della procura alle liti contenuta nell’atto di accesso arbitrale. Dall’altro lato, e venendo alla seconda eccezione, appaiono condivisibili le deduzioni della parte istante sulla traslatio iudicii e sulla perpetuatio iurisdictionis. 9. Venendo al merito della controversia, il Collegio osserva che la domanda di arbitrato è infondata e deve essere rigettata. Appare opportuno muovere dalla ricostruzione delle regole applicabili al caso di specie. Il testo di riferimento deve essere individuato nel Regolamento di Amministrazione per gli Organi Periferici, approvato dal Consiglio Federale della FIT in data 19 dicembre 1993 e da ritenersi vigente. A tal riguardo, da un lato, non colgono nel segno le eccezioni della parte istante in relazione all’inefficacia di tale regolamento in assenza di pubblicazione negli Atti Ufficiali e di specifica approvazione da parte della Giunta del Coni; dall’altro, non può dirsi che l’efficacia di tale Regolamento sia venuta meno a decorrere dal 2008 in ragione della stipulazione del contratto tra FIT e FIT Servizi. Non le prime, poiché il regolamento in parola è volto alla disciplina dell’attività amministrativo-contabile degli organi federali e non attiene all’organizzazione della struttura federale e dell’attività federale. Esso, si palesa complementare al Regolamento di Amministrazione e Contabilità e non incompatibile con quest’ultimo. Non le seconde, poiché le disposizioni contenute nel Regolamento appaiono pienamente compatibili, come si vedrà, con il contenuto dei rapporti negoziali tra FIT e FIT Servizi. In ogni caso, la fonte di conformazione del comportamento degli organi periferici della Federazione può essere individuata solo nel Regolamento e non anche in un atto negoziale tra la FIT e una società di servizi, sia pure collegata alla prima. Ebbene, tale Regolamento prevede, nelle disposizioni di attuazione, che «[…] Tutte le somme incassate dai Comitati Regionali devono essere depositate, con ogni urgenza, in un c/c bancario da intestare impersonalmente come segue […] All’atto dell’apertura del Conto corrente occorre precisare alla Banca che il versamento alla F.I.T. avverrà con firma del Presidente pro-tempore o di altra persona da lui espressamente delegata […] I Presidenti dei Comitati regionali sono personalmente responsabili dei movimenti effettuati sul c/c bancario […]» (art. 9 disp. att.). Il successivo art. 10 prevede che «[…] Negli uffici dei Comitati Regionali non devono essere lasciati giacenti contanti od assegni. In ogni caso, delle giacenze sarà ritenuto responsabile personalmente il Presidente del Comitato Regionale- Funzionario delegato […]». Come si è anticipato, le disposizioni del regolamento non appaiono incompatibili con il contenuto del contratto stipulato tra FIT e FIT Servizi, nel testo modificato dalla scrittura integrativa del 1 gennaio 2009. Infatti, l’art. 3.1 lett. a) e d) del contratto dispone che «[…] La FIT Servizi si obbliga a prestare, in favore della FIT, le attività indicate al presente art. 3.1 e al successivo art. 3.2 unitamente a quelle ulteriori collegate od accessorie [tra le quali] la raccolta per conto della FIT degli incassi relativi a: - quote degli affiliati; - entrate e cauzioni per tesseramenti, trasferimenti, approvazione e partecipazione ai tornei, iscrizione campionati; - tasse a fondo perduto, per partecipazione ‘sub judice’ a tornei e campionati; - tasse per reclami di competenza regionale; - sanzioni pecuniarie di competenza regionale […]». Il contratto, inoltre, dispone che «[…] Le somme incassate dalla FIT Servizi in relazione alle attività di cui all’art. 3.1 lettera A) saranno consegnate quotidianamente ai Presidenti dei Comitati Regionali della FIT presso i quali le riscossioni avranno avuto luogo. La FIT Servizi si impegna ad effettuare le necessarie attività di contabilizzazione e riconciliazione dei dati relativi ai predetti incassi, informando prontamente il Presidente del Comitato regionale in caso di richieste di chiarimenti formulate da quest’ultimo […]» (art. 3.4). Da quanto esposto fino a questo momento emerge l’esistenza di un procedimento disegnato dal Regolamento all’interno del quale è possibile individuare diverse fasi: a) la fase dell’incasso delle somme di titolarità della FIT; b) la fase della consegna quotidiana di tali somme ai Presidenti dei Comitati Regionali competenti; c) il deposito di tali somme presso il conto entrate ad opera del Funzionario delegato (nella persona del Presidente del Comitato) ovvero ad opera del Delegato di cassa nel caso di espressa nomina di quest’ultimo da parte del Presidente del Comitato Regionale. Solo la prima fase è estranea alla competenza del Presidente del Comitato Regionale essendo svolta, per obbligo negoziale, dalla FIT Servizi. Le altre fasi sono di competenza del Presidente del Comitato il quale risponde per il fatto proprio e per quello dei suoi delegati nel caso in cui, come è avvenuto in concreto, abbia delegato il compimento delle operazioni sul conto entrate ad un soggetto terzo. Ma anche relativamente alla prima fase si impone al Presidente del Comitato un’attività diligente nel senso di verificare che le somme consegnate quotidianamente coincidano con quelle incassate e contabilizzate dal soggetto (FIT Servizi) a cui è affidato tale compito; infatti, viene riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e l’obbligo di FIT Servizi di fornirli. In buona sostanza, la disciplina federale assegna al Presidente del Comitato Regionale il ruolo di mandatario nella gestione e nel versamento sul conto entrate delle somme di titolarità della FIT. A tale ruolo corrisponde una responsabilità per fatto proprio in relazione alla gestione (quotidiana) delle somme incassate e al versamento delle stesse sul conto entrate; una responsabilità di vigilanza sulla consegna al medesimo Presidente da parte di chi ha materialmente incassato le somme e i titoli. Il regime di responsabilità, lungi dall’essere declinato in termini di responsabilità oggettiva, si fonda sul fatto proprio e su quello altrui per una culpa in vigilando e/o una culpa in eligendo. Dall’istruttoria e dagli atti allegati al procedimento è emerso che, correttamente, con la delibera impugnata in questa sede la FIT ha accertato una responsabilità sotto il profilo oggettivo dei controlli in capo al Presidente del Comitato Regionale Campania in ordine all’ammanco contestato; responsabilità che ha inverato la fattispecie di cui all’art. 28, lett. o) dello Statuto per lo scioglimento del Consiglio Regionale Campania. Il Collegio, invero, condivide la scelta operata dagli organi federali e ribadisce, comunque, che la responsabilità del Presidente del Comitato, così come peraltro quella degli altri componenti del Consiglio del Comitato Regionale Campano, è una responsabilità che non appare riferibile al compimento di atti illegittimi in proprio, ma esclusivamente alla negligenza nell’attività di vigilanza e controllo. 10. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: • rigetta la domanda di arbitrato; • condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge; • fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli Onorari del Collegio Arbitrale che liquida, complessivamente, in € 6.000,00 oltre accessori; • fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; • dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 16 maggio 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Maurizio Benincasa
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