F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. A.L.G.O. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VOLANTES O.S.A./A.L.G.O. DEL 21/10/2012 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 15.11.2013 che fa seguito a delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Milano – Com. Uff. n. 14 del 25.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. A.L.G.O. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VOLANTES O.S.A./A.L.G.O. DEL 21/10/2012 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 15.11.2013 che fa seguito a delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Milano - Com. Uff. n. 14 del 25.10.2012) La A.S.D. A.L.G.O. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta, in merito alla gara Volantes O.S.A./A.L.G.O. del 21.10.2012, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che, a sua volta, aveva riformato la delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Milano. Questi, infatti, accogliendo il reclamo della A.S.D. A.L.G.O., aveva comminato alla società Volantes O.S.A. la sanzione della perdita della gara per 0-3 per l’avvenuto impiego (a seguito di sostituzione effettuata al 33° del secondo tempo) di sei, anziché cinque, giocatori “fuori quota”, in violazione di quanto stabilito dal Com. Uff. n. 1 del 5.7.2012, pag. 25, della Delegazione provinciale di Milano. La decisione era stata successivamente riformata, con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo di gioco, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Volantes O.S.A. in quanto l’arbitro, sentito a chiarimento, aveva spiegato che, prima dell’inizio della gara, vi era stato lo scambio delle maglie 13 e 16 tra i calciatori Galimberti e Santi e che, per l’appunto, era stato quest’ultimo e non il giocatore “fuori quota” Galimberti ad entrare in campo al 33° del secondo tempo. Contro tale ultima decisione ricorreva la A.S.D. A.L.G.O. reiterando quanto esposto nel reclamo proposto innanzi al Giudice Sportivo presso Delegazione provinciale di Milano. Il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto proposto avverso questione già decisa in prima e seconda istanza con provvedimento ormai inappellabile, e non proposto a questa Corte di Giustizia Federale nelle forme della revocazione o revisione ex art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. A.L.G.O di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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