F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C.D. TRISSINO VALDAGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIJANOVIC DEJAN SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/TRISSINO VALDAGNO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C.D. TRISSINO VALDAGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIJANOVIC DEJAN SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/TRISSINO VALDAGNO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012) Con atto contestuale, la A.C.D. Trissino Valdagno ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto la squalifica per 5 gare effettive al Sig. Marijanovic Dejan perché “mentre si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, si rivolgeva al direttore di gara con termini irriguardosi e, nella circostanza, con una borraccia datagli dal massaggiatore lanciava getti di acqua contro l’Arbitro attingendolo al torace ed all’addome. A seguito del provvedimento disciplinare di espulsione tentava di avvicinarsi al direttore di gara senza tuttavia riuscirvi per l’intervento dei propri compagni e ritardando l’uscita dal terreno di gioco gli rivolgeva espressione minacciosa”. La reclamante sostiene che i fatti, maturati nel corso della gara disputata il 22.12.2012 con la Calcio Montebeluna, non potevano essere ritenuti di gravità tale da determinare la sanzione ritenuta eccessiva e che, per tale motivo, ha chiesto di ridurre. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla A.C.D. Trissino Valdagno è totalmente smentita dal contenuto del referto del Direttore di gara che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, in modo essenziale e lineare individua la precisa responsabilità del calciatore per gli addebiti allo stesso attribuiti. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, la sanzione inflitta al proprio tesserato è più che congrua alla luce del protratto articolarsi dei numerosi addebiti, peraltro aventi natura diversa, per cui si è reso necessario anche l’intervento di compagni di squadra del Sig. Marijanovic al fine di evitare che le condotte poste in essere subissero una pericolosa progressione che trasmodasse nella fisicità, terminata, infine, con una espressione di indiscutibile natura minacciosa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Trissino Valdagno di Valdagno (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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