F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VARALLO MICHELE SEGUITO GARA VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO/CASTENASO DEL 13.1.21013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 16.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VARALLO MICHELE SEGUITO GARA VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO/CASTENASO DEL 13.1.21013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 16.1.2013) Con reclamo del 17.1.2013, la Pol. Virtus Castelfranco ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 86 del 16.1.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al Sig. Varallo Michele “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco in svolgimento” nel corso della gara disputata in data 13.1.2013 con l’Atl. Castenaso Van Goof. Sostiene la reclamante che la sanzione sarebbe eccessiva in quanto, pur non contestando l’evoluzione dei fatti, tendono a precisare che il colpo inferto sarebbe stato di una certa modestia ed inidoneo a determinare conseguenze e, comunque, il trattamento sanzionatorio non sarebbe conforme ad altro fatto (consistito in una gomitata) maturato in altra gara e punito con un minor numero di giornate. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. In via generale, questa Corte ha più volte chiarito che ogni fatto portato alla sua cognizione deve essere considerato nella sua specialità, non potendo essere vincolanti, ai fini di una sorta di uniformità punitiva, altre situazioni illecite verificatesi in diversi contesti, per di più astrattamente richiamate. L’esame della condotta contestata fa ritenere congrua la sanzione inflitta tenuto conto sia del ricorso alla violenza – che questa Corte stigmatizza essendo del tutto estraneo al contesto sportivo e del tutto ingiustificabile – sia delle conseguenze che l’atto ha determinato, di natura evidentemente non lieve atteso il protratto intervento del massaggiatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Virtus Castelfranco di Castelfranco Emilia (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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