F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MIANI LUCIANO SEGUITO GARA FIDENE/RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MIANI LUCIANO SEGUITO GARA FIDENE/RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013) La Renato Curi Angolana S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013 relativa alla partita tra Renato Curi Angolana/Fidene del 6.1.2013 con la quale veniva comminata al sig. Miani Luciano, allenatore della ricorrente, la squalifica per 3 gare effettive in quanto “allontanato nel corso della gara per avere protestato nei confronti del Direttore di gara utilizzando espressione minacciosa, attendeva l’Arbitro nella zona antistante gli spogliatoi e gli rivolgeva espressioni irriguardose”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a due giornate la ricorrente ha rilevato che le espressioni usate dal tecnico non sarebbero state né minacciose né offensive, ma soltanto irriguardose, volendo egli, a dire della ricorrente, soltanto avere delle spiegazioni. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal tecnico Miani così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana s.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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