F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. ISCHIA ISOLA VERDE AVVERSA LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMENO GENNARO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/ISCHIA DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. ISCHIA ISOLA VERDE AVVERSA LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMENO GENNARO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/ISCHIA DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013) La S.S.D Ischia Isola Verde a r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013 relativa alla partita tra S.S.D Ischia Isola Verde/Sant’Antonio Abate del 6.1.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Armeno Gennaro la squalifica per 3 gare effettive “ per avere, a gioco fermo ed in reazione, colpito con una testata al naso un calciatore avversario”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha rilevato che la condotta dello stesso non poteva qualificarsi come violenta ma, piuttosto, come scorretta ed antisportiva, in quanto si sarebbe trattato di un gesto istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Ischia Isola Verde di Ischia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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