F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 9) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 9) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013) Con nota, pervenuta via fax il 10 aprile 2013, il legale rappresentante della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (PG) ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all’allenatore sig. Andrea Sottil, “per comportamento offensivo verso l’arbitro ed un suo assistente al termine della gara (r.A. e A.A.)”. Con memoria pervenuta nei termini, sottoscritta dal vice presidente, si nega che il tecnico abbia mai profferito parole censurabili all’arbitro e al suo assistente ma che si sia, semplicemente, adoperato per riportare “ordine e calma all’interno del rettangolo di gioco” e che, “nella concitazione del momento lo stesso arbitro abbia male interpretato”. In ogni caso si sostiene l’eccessività della sanzione inflitta, anche in ragione dell’assenza di precedenti specifici. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha inteso partecipare né l’interessato né alcun rappresentante della reclamante. La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso non possa essere accolto. La società sostiene che il sig. Sottil abbia svolto un ruolo pacificatore e indubbiamente rivolto a contenere condotte, anche verbali, nei limiti della normale dialettica. L’arbitro, da parte sua, ha riportato, nel suo referto, con grande puntualità le parole rivoltegli dal tecnico, il cui tenore e senso vanno in direzione diametralmente opposta a quella dedotta dalla reclamante. Ora, in disparte il fatto che quanto riportato nel referto del direttore di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato, deve dirsi che quanto riportato è confortato (anche in termini più gravi) dall’assistente dell’arbitro: alla luce di tale apprezzamento, le dichiarazioni difensive appaiono non condivisibili. Infatti, l’indiscutibile chiarezza espositiva, supportata da puntuale lessico, dei referti citati non offre spunto alcuno per poter dubitare che la condotta incriminata sia stata correttamente apprezzata dal direttore di gara e dal suo assistente i quali, nel riferire l’episodio, hanno riportato una condotta inequivocabilmente rivolta ad offendere l’onore e la dignità degli ufficiali di gara, imputando loro uno stato di tensione in ordine al quale, sarebbe stato commendevole, avrebbero potuto e dovuto porre in essere azioni disincentivanti. La società, invece, si limita semplicemente a negare qualsiasi connotazione offensiva e violenta, ammettendo solo che si è trattato di un “qui pro quo” male interpretato. La tesi, a fronte della inequivoca esposizione dei fatti di cui ai referti, non può trovare motivo di condivisione perché essa, al di là della puntualità del riferimento, trova logica e ragionevole collocazione nell’esagitato contesto del dopo-gara, ammessa dalla stessa reclamante e, certamente, l’offesa addebitata al sig. Sottil non può essere semplicisticamente addebitabile alla “concitazione del momento” che avrebbe indotto l’arbitro a male interpretare quanto, invece, perfettamente udito. Quanto all’entità della pena, giudicata eccessiva dalla reclamante, appare sufficiente osservare che l’art. 19.4 C.G.S. prevede che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima edittale è di due giornate di squalifica. Essendo stata applicata la afflizione nella sua misura minima, pur in un contesto di rilevante gravità complessiva, la Corte giudica la stessa più che congrua e, conseguentemente, rigetta la specifica doglianza. In conclusione, il reclamo proposto deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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