F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 10) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANDREANI ALESSANDRO SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it
10) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANDREANI ALESSANDRO SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)
Con nota, pervenuta via fax il 10 aprile 2013, il legale rappresentante della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (PG) ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al calciatore Alessandro Sandreani, “per comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale; espulso, alla notifica del provvedimento, rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive, rifiutandosi di togliersi la pettorina per il riconoscimento (r.A. e A.A., calc. ris)”. Con memoria pervenuta nei termini, sottoscritta dal vice presidente, pur non negandosi che vi sia stato un “contrasto” tra il calciatore e l’assistente dell’arbitro, si propone la tesi che le “normali proteste” dello stesso per il provvedimento espulsivo siano state travisate e, comunque, esse non avrebbero avuto alcun intento minaccioso. Si chiede, pertanto, la revoca della sanzione inflitta o, in via subordinata, una sua riduzione. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha inteso partecipare né l’interessato né alcun rappresentante della reclamante. La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso non possa essere accolto. La società sostiene che l’episodio debba scontare una sua benevola valutazione per il solo fatto che il giocatore espulso aveva partecipato solo emotivamente alla gara, non avendo potuto dare il suo attivo e fattivo contributo in campo. Peraltro, si sostiene da parte reclamante, che egli avrebbe semplicemente protestato per la (ritenuta) ingiustizia del provvedimento adottato nei suoi confronti, a seguito di “normali” proteste, prive di qualsivoglia intento minatorio. Al riguardo deve osservarsi, in primo luogo, che le regole sportive si applicano a tutti i tesserati in modo equalitario, fatte salve le specificità previste dalla stessa normativa, senza che abbia rilievo alcuno la momentanea condizione dei giocatori. Detto questo, si deve poi rilevare come sia nel referto arbitrale che in quello dell’assistente del direttore di gara appaiono in maniera lucida, concordante e chiara sia la volontà di gravemente offendere il prestigio e l’onore degli ufficiali di gara che la promessa di recare all’assistente un male ingiusto. Con tale comportamento, tenuto in totale dispregio di ogni valore sportivo e civico, si denuncia tutta la violenza verbale di una condotta protrattasi per un apprezzabile arco di tempo (circa 30”) in cui il giocatore Sandreani, non solo si è reso autore di una serie continuata di offese ma, oltremodo, si è palesemente rifiutato di farsi identificare, contestando platealmente l’autorità del direttore di gara. Tutto questo, però, viene edulcorato dalla reclamante che, offrendo una ricostruzione dell’episodio tanto benevola quanto fuorviante, mostra di avallare implicitamente certi comportamenti anziché condannarli. Anzi, prospettando addirittura un errore di percezione da parte dell’assistente, derivante dalla concitazione del momento. La Corte reputa, però, come assolutamente non condivisibile la versione dei fatti fornita dalla reclamante, in disparte la valenza fidefaciente – fino a prova contraria – dei referti redatti dagli ufficiali di gara. L’atteggiamento oltraggioso, prolungato e reiterato del giocatore Sandreani non può essere minimamente messo in dubbio, al pari della violenza verbale e della materiale condotta di persistente rifiuto. Gli Ufficiali di gara hanno, con assoluta chiarezza, senza fraintendimenti dovuti alla prospettata Sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi per concordare con la decisione del giudice di prime cure. Quanto all’entità della pena, giudicata eccessiva dalla reclamante, appare sufficiente osservare che l’art. 19.4 C.G.S. prevede che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima edittale è di due giornate di squalifica. L’episodio all’esame si dimostra, infatti, come altamente lesivo dei più elementari doveri di correttezza e lealtà sportiva, aggravato dal contestuale rifiuto di riconoscere l’autorità del direttore di gara, quale rappresentante dell’organizzazione federale, per cui la Corte giudica la sanzione inflitta più che congrua e, conseguentemente, rigetta la specifica doglianza. In conclusione, il reclamo proposto deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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