F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. IVAN FRANCESCHINI SEGUITO GARA HINTERREGGIO/NISSA DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. IVAN FRANCESCHINI SEGUITO GARA HINTERREGGIO/NISSA DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012) Al 46° del secondo tempo, nel corso della gara Hinterreggio/Nissa disputata il 29.4.2012, l’arbitro provvedeva ad espellere il calciatore n. 6 dell’Hinterreggio, Franceschini Ivan. Quest’ultimo, infatti, inveiva contro l’arbitro mandandolo per tre volte “a quel paese”. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 8.5.2012 la società Hinterreggio la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all’espulsione chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Franceschini evidenziando che non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata, credendo il calciatore alla possibilità di un errore dell’arbitro. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il giocatore, prima di essere espulso – cosa che già comporta la squalifica per una gara – teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento che integra gli estremi di una gravissima maleducazione. Nell’occasione il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S. e giustamente è stato valutato dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Hinterregio di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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