F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDARIN ALESSIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO SSD SRL/ CITTÀ DI CONCORDIA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDARIN ALESSIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO SSD SRL/ CITTÀ DI CONCORDIA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)
Con atto del 5 maggio 2012, la società A.C.D. Città di Concordia, nell’interesse del suo tesserato, Boldarin Alessio, preannunciava ricorso - richiedendo al contempo, di prendere visione degli atti di gara - avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva inflitta al calciatore Boldarin, la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per aver,“ a seguito dell’espulsione di un compagno dio squadra, rivolto reiterate espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A. al contempo dandogli una lieve spinta sulla spalla destra. Notificatagli l’espulsione, tentava di raggiungere nuovamente il medesimo A.A. non riuscendo nell’intento grazie al tempestivo intervento dei propri compagni di squadra”(cfr rapporto A.A.). Istruito il reclamo e trasmessi il successivo 7 maggio gli atti Ufficiali, la causa veniva posta all’O.d.g. della seduta del 11 maggio 2012 in assenza della parte ricorrente che non richiedeva audizione. La società veneta chiedeva una riduzione della sanzione essenzialmente sulla scorta dei seguenti motivi:
a) La reazione del Boldarin è conseguenza della frustrazione subita per il mancato provvedimento di espulsione di un calciatore avversario, che pochi minuti prima che venisse espulso il compagno di squadra Zanotel, aveva commesso identico fallo;
b) L’espulsione comprometteva l’andamento della gara in quanto poteva incidere sul mantenimento della categoria di appartenenza;
c) Vi sarebbe una non perfetta corrispondenza in fatto tra quanto refertato dall’A.A. e il concreto svolgersi degli eventi posto che il calciatore nega di aver spinto l’Assistente;
d) L’Assistente non ha subito conseguenze fisiche tanto è vero che ha ripreso l’attività senza ausilio di personale sanitario;
e) Il Boldarin non ha precedenti ed ha sempre applicato i principi di lealtà e correttezza di cui arlt. 1 C.G.S.
La Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento con conferma della sanzione gravata. Ed invero, come più volte sancito da questa Corte, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Assistente arbitrale. Indifferente alla fattispecie dedotta, la circostanza dedotta a discarico, dell’assenza di conseguenze lesive a carico del predetto Ufficale oggetto di invettive e violenza atteso che queste, avrebbero, se del caso potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’AC.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (VE). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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