F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO SRL/ ADRANO CALCIO 2010 DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2012 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO SRL/ ADRANO CALCIO 2010 DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)
Con atto spedito in data 20.1.2012, la società A.S.D. Adrano Calcio 2010 chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012) con la quale era stato rigettato il reclamo, proposto dalla medesima Società in relazione alla gara Nuova Cosenza Calcio S.r.l. - A.S.D. Adrano Calcio 2010, disputata in data 18.1.2012. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 24.1.2012, degli atti ufficiali, la società A.S.D. Adrano Calcio 2010 faceva pervenire, in data 31.1.2012, ricorso ex art. 37 C.G.S.. Il Giudice Sportivo, con la decisione oggetto del presente gravame, ha ritenuto infondato il reclamo, proposto dalla A.S.D. Adrano Calcio 2010, ritenendo che il calciatore della società Nuova Cosenza Calcio S.r.l., signor Longobardi Giovanni, avesse titolo per partecipare alla gara Nuova Cosenza Calcio S.r.l. - A.S.D. Adrano Calcio 2010, disputata in data 18.1.2012. Questa Corte - ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, che venga preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore della società Nuova Cosenza Calcio S.r.l., signor Longobardi Giovanni - ha, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 166/CGS del 10.2.2012, rimesso la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e, conseguentemente, disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 18/D, ha dichiarato “efficace e valido il tesseramento (aggiornamento posizione) del calciatore Longobardi Giovanni in favore della società Nuova Cosenza Calcio S.r.l. datato 17.12.2011”. Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare l’infondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente rigetto dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Adrano Calcio 2010 di Adrano (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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