F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. RENATO TRAVERSO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012) 3. RICORSO DEL SIG. MASSIMO SCOTTO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S., 39 E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. RENATO TRAVERSO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012) 3. RICORSO DEL SIG. MASSIMO SCOTTO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S., 39 E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012) Con atto, spedito in data 10.3.2012, il signor Renato Traverso preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CDN dell’1.3.2012) con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, era stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per anni 1. Con analogo atto, spedito sempre nella medesima data, il signor Massimo Scotto preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la predetta decisione con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, era stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per anni 1. A seguito della trasmissione (per raccomandata in data 14.3.2012, nei confronti del signor Scotto, nonché a mezzo di posta elettronica in data 16.3.2012, su espressa richiesta del difensore di entrambi gli odierni ricorrenti) da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali sulla base dei quali era stata adottata la predetta decisione, i signori Renato Traverso e Massimo Scotto inviavano, solo in data 26.3.2012, atto di reclamo. In via preliminare, si procede alla riunione dei due reclami attesa la identità della decisione gravata con gli stessi. Questa Corte rileva come entrambi i reclami, proposti dai signori Renato Traverso e Massimo Scotto, debbano essere dichiarati parzialmente fondati limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata. In ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti, si evidenzia come gli atti di appello (peraltro di contenuto del tutto sovrapponibile) non contengano elementi tali da scalfire il giudizio cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale. Risulta, invero, provata la condotta, posta in essere dai signori Renato Traverso e Massimo Scotto, volta a consentire alla società A.S.D. Aquanera Comollo Novi di sottrarsi al pagamento del premio di preparazione, relativo al calciatore Bonomi, in favore della società Derthona. Quanto, invece, alla quantificazione della sanzione, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto alla violazione contestata agli odierni ricorrenti l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 8. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), li accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ai signori Renato Traverso e Massimo Scotto a mesi 8 di inibizione ciascuno. Dispone restituirsi le relative tasse reclamo.
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