COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare TORNEO BALLANDI 144 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. BUSI LORENZO Avverso squalifica al 20.11.2013 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 48 del 20.6.2013 gara ZOLA PREDOSA – PROGRESSO del 12.6.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare TORNEO BALLANDI 144 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. BUSI LORENZO Avverso squalifica al 20.11.2013 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 48 del 20.6.2013 gara ZOLA PREDOSA – PROGRESSO del 12.6.2013 Il calc. BUSI, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopraindicato provvedimento dichiarando che “ha tenuto sicuramente un comportamento non consono e maleducato, ma non ha mai minacciato né spinto l’arbitro, circostanza che può essere testimoniata da diversi spettatori e dirigenti presenti alla partita. Poiché la sanzione inflitta appare spropositata rispetto all’accaduto, chiede una significativa riduzione della sanzione”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il cal BUSI, capitano del Progresso, espulso a fine gara per offese rivoltegli, lo spingeva con entrambe le mani al petto, reiterando, urlando, faccia a faccia, frasi gravemente offensive e minacciose; - ritenuto che il comportamento, assai deplorevole, messo in atto dal calciatore, possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2013 la squalifica del calc. BUSI LORENZO. Dispone per la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it