COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 145 RECLAMO PROPOSTO DA PROGRESSO S.C.D. Avverso squalifica al 20.11.2013 calc. BUSI LORENZO e BENUZZI TOMMASO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 48 del 20.6.2013 gara ZOLA PREDOSA – PROGRESSO del 12.6.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 145 RECLAMO PROPOSTO DA PROGRESSO S.C.D. Avverso squalifica al 20.11.2013 calc. BUSI LORENZO e BENUZZI TOMMASO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 48 del 20.6.2013 gara ZOLA PREDOSA – PROGRESSO del 12.6.2013 La società PROGRESSO S.C.D. ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che “la sanzione comminata ai due calciatori appare del tutto esagerata, entrambi i calciatori hanno sicuramente tenuto un comportamento non consono, maleducato ed esagerato, ma con le testimonianze di numerosi spettatori e dirigenti, si evince che nessuno dei due ragazzi ha spintonato o aggredito il direttore di gara”. Chiede una riduzione delle sanzioni “in quanto minacce ed aggressioni non risultano da parte dei due ragazzi”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. BENUZZI, espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, alla comunicazione del provvedimento lo spingeva con entrambe le mani al petto, gli rivolgeva frasi offensive e cercava di abbassagli i pantaloncini per mostrargli quello che lui aveva subito dal giocatore avversario, continuando nelle offese e aggiungendo anche frasi gravemente scurrili; 2) il cal BUSI, capitano del Progresso, espulso a fine gara per offese rivoltegli, lo spingeva con entrambe le mani al petto, reiterando, urlando, faccia a faccia, frasi gravemente offensive e minacciose; - ritenuto che il comportamento, assai deplorevole, messo in atto dai due calciatori, possa, comunque, essere punito con sanzioni più contenute, con riferimento alla condotta tenuta da ciascuno di essi, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2013 la squalifica del calc. BUSI LORENZO ed al 31.10.2013 la squalifica del calc. BENUZZI TOMMASO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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