COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 20/06/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 40 – Reclamo del calciatore Tommaso Stefanato avverso la propria squalifica per cinque giornate (e sanzione accessoria). Gara Figenpa – Virtus Sestri del 18 maggio 2013 Triangolare Finale Campionato Giovanissimi. C.U. n. 64 del 23 maggio 2013 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 20/06/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 40 - Reclamo del calciatore Tommaso Stefanato avverso la propria squalifica per cinque giornate (e sanzione accessoria). Gara Figenpa - Virtus Sestri del 18 maggio 2013 Triangolare Finale Campionato Giovanissimi. C.U. n. 64 del 23 maggio 2013 Delegazione Provinciale di Genova. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo nel quale il calciatore Tommaso Stefanato contesta l’eccessività della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, ritenuta sproporzionata in relazione al gesto commesso; presa visione del rapporto arbitrale nel quale è riferito il comportamento di grande maleducazione tenuto dal ricorrente che al termine della gara, tirandosi giù i pantaloncini e le mutande, mostrava i glutei ai giocatori avversari; ritenute infondate le sue doglianze perché il gesto compiuto costituisce una grave violazione degli obblighi di probità e lealtà sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del CGS, talché nessuna censura può opporsi alla misura della pena come determinata e irrogata dal primo giudice; ritenuto altresì che una contenuta riduzione della sanzione possa essere accordata solo in relazione al sincero pentimento espresso dal calciatore, convenuto in giudizio accompagnato dai genitori; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Tommaso Stefanato da cinque a quattro giornate effettive di gara. Ferma la sanzione accessoria. Accolto il reclamo, la tassa versata va restituita.
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