COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 202 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. VOYTYUK YAROPOLK, STACCHIOTTI FRANCESCO E BARTOLUCCI PAOLO E DELLE SOCIETA’ A.S.D. SAN BIAGIO ED A.S.D. OFFAGNA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 202 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. VOYTYUK YAROPOLK, STACCHIOTTI FRANCESCO E BARTOLUCCI PAOLO E DELLE SOCIETA’ A.S.D. SAN BIAGIO ED A.S.D. OFFAGNA Con provvedimento del 29 gennaio 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • VOYTYUK YAROPOLK, calciatore tesserato per l’A.S.D. Offagna, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva a numero quattro gare valide per il Campionato di Prima Categoria Marche – segnatamente, San Biagio/Camerano Calcio del 15.9.2012; Dorica Torrette/San Biagio del 22.9.2012; San Biagio/Osimana del 29.9.2012 e Filottrano Calcio/San Biagio dell’8.10.2012 – nelle file dell’A.S.D. San Biagio senza averne titolo, in quanto tesserato per l’A.S.D. Offagna; • STACCHIOTTI FRANCESCO, dirigente dell’A.S.D. San Biagio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere consentito che il calciatore Voytyuk Yaropolk partecipasse alla gara Dorica Torrette/San Biagio del 22.9.2012, valevole per il Campionato di Prima Categoria Marche, sottoscrivendo la relativa distinta di gara, nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano all’incontro sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto tesserato per l’A.S.D. Offagna; • BARTOLUCCI PAOLO, dirigente dell’A.S.D. San Biagio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere consentito che il calciatore Voytyuk Yaropolk partecipasse alle gare San Biagio/Camerano Calcio del 15.9.2012, San Biagio/Osimana del 29.9.2012 e Filottrano Calcio/San Biagio dell’8.10.2012, tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria Marche, sottoscrivendo le relative distinte di gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano agli incontri sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto tesserato per l’A.S.D. Offagna; • l’A.S.D. SAN BIAGIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati ed ai soggetti di cui all’art. 1, 5° comma, del Cgs; • l’A.S.D. OFFAGNA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per le condotte riconducibili ad un proprio tesserato. Con nota del 30 maggio 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e, per i deferiti, Stacchiotti Francesco, l’A.S.D. San Biagio e l’A.S.D. Offagna. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Cgs; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento è proseguito per il calciatore Voytyuk Yaropolk ed il dirigente Bartolucci Paolo, per i quali la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, affermata la responsabilità dei deferiti per i fatti loro ascritti, con esclusione della gara Filottrano Calcio/San Biagio dell’8 ottobre 2012, già oggetto di giudizio del competente Giudice sportivo su reclamo della società interessata, ha chiesto irrogarsi le sanzioni di cui a verbale. La Commissione: • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti, con esclusione delle violazioni di cui alla gara Filottrano Calcio/San Biagio dell’8 ottobre 2012, già giudicate dal competente Giudice sportivo su reclamo di parte; • ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai ridetti deferiti, in ordine ai fatti loro contestati come qui meglio specificati, in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce una palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo dei deferiti; P.Q.M. la Commissione, visto l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni venti al dirigente STACCHIOTTI Francesco; - penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2013/2014 ed ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) all’A.S.D. SAN BIAGIO; - ammenda di € 270,00 (duecentosettanta/00) all’A.S.D. OFFAGNA. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi uno al dirigente BARTOLUCCI PAOLO; - squalifica di mesi sei al calciatore VOYTYUK Yaropolk. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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