COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 202 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONEI MERITO GARA POTENZA PICENA/CAMERINO CALCIO DEL 6 GIUGNO 2013 TORNEO XVII MEMORIAL “CARLINI ORSELLI” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 198 del 12.6.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 202 del 26/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONEI MERITO GARA POTENZA PICENA/CAMERINO CALCIO DEL 6 GIUGNO 2013 TORNEO XVII MEMORIAL “CARLINI ORSELLI” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 198 del 12.6.2013) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GENTILUCCI Niccolo’, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Camerino Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, arrivando anche a strattonarlo, senza però provocargli alcuna conseguenza, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore Gentilucci. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo ai plurimi comportamenti offensivi, minacciosi ed irriguardosi, posti in essere dal calciatore Gentilucci nei confronti del direttore di gara; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione applicata dal primo Giudice, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della stessa; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Camerino Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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