COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 del 26.06.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.I. GRIGNASCO DILETTANTISTICA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 84 del 30/05/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara OCCHIEPPESE – GRIGNASCO disputata il 26/05/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Prima Fase Play Off

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 del 26.06.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.I. GRIGNASCO DILETTANTISTICA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 84 del 30/05/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara OCCHIEPPESE – GRIGNASCO disputata il 26/05/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria - Prima Fase Play Off Con il reclamo in oggetto, spedito con raccomandata in data 08/06/13, la U.S.I. GRIGNASCO DILETTANTISTICA contesta la squalifica fino al 30/09/14 a carico del giocatore CAPORALE Giuseppe e la squalifica per sei gare inflitta al giocatore PAGANI Marco, deliberate dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 84 del 30/05/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, a seguito del rapporto del direttore della gara OCCHIEPPESE – GRIGNASCO disputata il 26/05/13 nell’ambito della disputa della Prima Fase dei Play Off del Campionato di Seconda Categoria. La Commissione disciplinare territoriale, - rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.; - osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla U.S.I. GRIGNASCO DILETTANTISTICA e, conseguentemente, CONFERMA 34 la squalifica fino al 30/09/14 a carico del giocatore CAPORALE Giuseppe e quella per SEI gare inflitta al giocatore PAGANI Marco.
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