COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento N.127/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. SANTA CRISTINA SIG. ROMEO GIUSEPPE (Dirigente A.S.D. Santa Cristina)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento N.127/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. SANTA CRISTINA SIG. ROMEO GIUSEPPE (Dirigente A.S.D. Santa Cristina) La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare, con nota 6434/139 pf 12/13 GR/mg del 12/04/2013 il sig. Romeo Giuseppe, Dirigente dell'A.S.D. Santa Cristina all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. per avere consentito, in data 13.6.2012, l'accesso agli Uffici della Società A.S.D. Santa Cristina del falso procuratore sportivo Bollino Salvatore, nonostante questi avesse manifestato l'interessamento per il giovane tesserato Corsi Alessandro, e per avere successivamente convocato presso la Segreteria societaria il padre del predetto calciatore sig. Corsi Rosario al quale presentava personalmente il Bollino che, nella circostanza, poneva in essere la sua premeditata azione truffaldina. La Procura Federale ha altresì deferito la società indicata, responsabile oggettivamente per la violazione ascritta al proprio dirigente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. All'udienza dibattimentale si sono presentate le parti deferite che hanno respinto ogni addebito chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del sig. Romeo Giuseppe e l'ammenda di € 600,00 a carico della Società. Ciò premesso, i fatti così come contestati con il deferimento introduttivo del presente giudizio sono pienamente provati e riscontrabili dagli atti. Infatti, quanto addebitato, risulta oltre che dalle dichiarazioni rese dal Corsi Rosario, anche dalle dichiarazioni rese dal Cintura Giuseppe e dallo stesso Romeo Giuseppe, i quali hanno ammesso di avere fatto convocare presso i locali della segreteria della società il Corsi e lì di averlo presentato al Bollino, che si era qualificato come procuratore di calciatori (senza che detta circostanza fosse vera), inducendo così il Corsi a consegnargli del denaro in quanto gli aveva rappresentato la possibilità di un provino calcistico del figlio con una società ligure. In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale meritano accoglimento con applicazione delle sanzioni così come da dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione: Dell'inibizione per mesi due a carico del sig. Romeo Giuseppe e l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico dell' A.S.D. Santa Cristina. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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