COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 129/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. C.U.S. PALERMO Sig. CURATOLO GIANLUCA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 129/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. C.U.S. PALERMO Sig. CURATOLO GIANLUCA La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 6558/363 pf 12-13 SS/mg del 16 aprile 2013 il sig. Curatolo Gianluca, dirigente dell'A.S.D. C.U.S. Palermo, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art 38 comma 1 e 61 N.O.I.F. per avere, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara dell'incontro A.D.S. Montemaggiore/A.S.D. C.U.S. Palermo del 30/09/2012 di fatto dichiarando che le persone ivi indicate fossero tutte regolarmente tesserate. Invero, l'allenatore sig. Perniciaro Andrea non è risultato tesserato per l'A.S.D. C.U.S. Palermo per la stagione sportiva 2012/2013. La Procura Federale ha deferito, altresì, la Società indicata per responsabilità oggettiva per il fatto ascritto al proprio tesserato ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno, comunque, fatto pervenire note difensive, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi del deferimento e ha chiesto l'applicazione della inibizione per mesi due a carico del sig. Curatolo Gianluca e l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della Società A.S.D. C.U.S. Palermo. Ciò premesso va rilevato che quanto contestato agli odierni deferiti risulta provato dalla documentazione in atti ed in particolare risulta accertato che alla data del 30/09/2012 il sig. Perniciaro Andrea non era tesserato per la A.S.D. CUS Palermo. La riprova di ciò emerge dalla stessa memoria depositata in atti dalla detta società, dalla quale si evince che solo in data 20/05/2013 il sig. Perniciaro Andrea ha regolarizzato la propria posizione associativa con il settore tecnico, con la conseguenza che il tesseramento si è potuto perfezionare solo dopo tale data. In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale con applicazione delle relative sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione dell'inibizione per mesi uno (1) a carico del sig. Curatolo Gianluca e l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico dell'A.S.D. C.U.S. Palermo. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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