COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 22.06.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MANTIGNANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ORSOLA – MANTIGNANA, DISPUTATA A PRETOLA IL 26.05.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 29.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA SOCIETA’; AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’; SQUALIFICA A FRUNZA CRISTIAN IULIAN FINO AL 30.06.2016;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 22.06.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MANTIGNANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ORSOLA - MANTIGNANA, DISPUTATA A PRETOLA IL 26.05.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 29.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA SOCIETA’; AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’; SQUALIFICA A FRUNZA CRISTIAN IULIAN FINO AL 30.06.2016; HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 20.06.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle ammende e della squalifica. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il Presidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto concerne la posizione del calciatore Cristian Iulian Frunza, dagli atti di gara e dall’audizione dell’arbitro è emerso che costui, a fine gara, si rivolgeva all’assistente sig. Stefano Tosti con frasi irriguardose e lo colpiva con una spinta; successivamente, dopo essersi divincolato dai compagni di squadra che lo avevano allontanato, il sig. Frunza si è nuovamente avvicinato all’assistente dell’arbitro e gli ha tirato un orecchio, provocandogli dolore. Merita, in primo luogo, evidenziare che nella delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale viene riportato che tale comportamento sarebbe stato rivolto nei confronti dell’arbitro e non nei confronti del suo assistente; alla luce di quanto emerge dagli atti ufficiali è evidente che si tratti di un mero errore materiale che non inficia la validità del provvedimento impugnato. Senza alcun dubbio le condotte poste in essere dal sig. Frunza sono gravi e meritevoli di adeguata sanzione; tuttavia, la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessiva rispetto ai fatti contestati, cosicché la Commissione ritiene congruo contenere la squalifica inflitta al calciatore fino al 31.03.2015, considerata anche l’assenza di conseguenze significative all’integrità fisica dell’assistente dell’arbitro. Quanto alle ammende, la decisione del G.S. appare corretta sotto ogni profilo e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione: - riduce la squalifica inflitta al calciatore Cristian Iulian Frunza fino al 31.03.2015; - conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it