DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 793 del 11.06.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 SEMIFINALI GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA – LAZIO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 793 del 11.06.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 SEMIFINALI
GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA – LAZIO
Reclamo preposto dalla società LAZIO CALCIO A5 avverso l'esito della gara
AUGUSTA – LAZIO CALCIO A5
Il Giudice Sportivo,
In merito alla gara in oggetto la società Lazio Calcio A5 ha proposto
reclamo chiedendo che in danno della Società Augusta fosse comminata la
punizione sportiva prevista dall’art.17 del C.G.S. per i danni fisici
arrecati al proprio calciatore Miranda Antonio da un sostenitore della
squadra avversaria che lo avrebbe colpito , mentre era nei pressi della
panchina in quanto sostituito,con un pugno alla tempia di intensità tale
da costringerlo ad abbandonare definitivamente il terreno di gioco ed
essere trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Poiché sia gli arbitri che il commissario di campo nel loro referto non
erano stati in grado di accertare la reale dinamica dei fatti con
relativa individuazione ed attribuzione delle conseguenti
responsabilità,in quanto l’episodio era accaduto mentre il gioco si
svolgeva nella parte opposta a quello ove era avvenuta la presunta
aggressione, con provvedimento pubblicato sul C.U. n°762 del 27.05.2013
si è stabilito di soprassedere ad ogni decisione al riguardo disponendo
la contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per
l’esperimento di opportune indagini finalizzate a chiarire lo
svolgimento degli eventi, acquisendo elementi utili per la definizione
del gravame in questione.
In data 06.06.2013 la Procura Federale con nota Prot. N.8017.1149,
esperiti tutti gli accertamenti e le audizioni dei soggetti interessati,
ha trasmesso la relazione conclusiva con le considerazioni alle quali
l’organo inquirente è pervenuto.
Dal corposo carteggio si evince chiaramente e senza ombra di dubbio che
il calciatore Miranda Antonio, mentre si trovava nei pressi della propria
panchina, intento ad indossare la pettorina in quanto sostituito,sia
stato colpito da tergo con un pugno alla tempia da persona rimasta non
identificata, sportasi dalle transenne che separano il pubblico dal
terreno di gioco. Le indagini hanno appurato che l’aggressore sia da
ricomprendere tra i sostenitori della Società Augusta che in quel
frangente , in un capannello di circa 15 persone,si trovavano assiepati a
ridosso della panchina della Società Lazio.
Tale convincimento è rafforzato dalla circostanza che nessun sostenitore
della Società Lazio aveva seguito la squadra in trasferta. Riveste
inoltre valenza decisoria l’entità e la gravità del colpo inferto, che ha
provocato al calciatore immediate vertigini e stordimento, costringendolo
dopo alcune sommarie cure ricevute dal medico sociale della Società
Augusta e dal massaggiatore della Società Lazio, a rientrare negli
spogliatoi e ad abbandonare definitivamente l’incontro per essere poi
trasportato presso l’ospedale di Augusta ove, al reparto di pronto
Soccorso , gli veniva diagnosticato “ trauma cranico N.C. e trauma
rachide cervicale dorsale”.
Da tali conseguenze ne discende che quanto accaduto non può che essere
ascritto a titolo di responsabilità oggettiva alla Società Augusta per
la condotta posta in essere da un proprio sostenitore in danno di un
calciatore della compagine avversaria, fattispecie disciplinata e
sanzionata dalle norme contemplate dall’art. 17 del C.G.S.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U.N.762 del 27.05.2013, ad
integrazione dei provvedimenti ivi adottati si decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Augusta la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la
penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima
stagione sportiva 2013/2014 del Campionato nazionale Under 21,
l’obbligo di disputare sempre per tale manifestazione due gare a
porte chiuse, nonché l’ulteriore ammenda di Euro 1000,00 per la
condotta posta in essere da un proprio sostenitore in danno di un
calciatore avversario; b) viene disposto altresì il rimborso delle spese mediche occorse ed
occorrende sostenute direttamente dal calciatore Antonio Miranda o dalla
Società lazio per i fatti in narrativa, se richieste e documentate;
c) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
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