DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 793 del 11.06.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 SEMIFINALI GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA – LAZIO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 793 del 11.06.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 SEMIFINALI GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA – LAZIO Reclamo preposto dalla società LAZIO CALCIO A5 avverso l'esito della gara AUGUSTA – LAZIO CALCIO A5 Il Giudice Sportivo, In merito alla gara in oggetto la società Lazio Calcio A5 ha proposto reclamo chiedendo che in danno della Società Augusta fosse comminata la punizione sportiva prevista dall’art.17 del C.G.S. per i danni fisici arrecati al proprio calciatore Miranda Antonio da un sostenitore della squadra avversaria che lo avrebbe colpito , mentre era nei pressi della panchina in quanto sostituito,con un pugno alla tempia di intensità tale da costringerlo ad abbandonare definitivamente il terreno di gioco ed essere trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Poiché sia gli arbitri che il commissario di campo nel loro referto non erano stati in grado di accertare la reale dinamica dei fatti con relativa individuazione ed attribuzione delle conseguenti responsabilità,in quanto l’episodio era accaduto mentre il gioco si svolgeva nella parte opposta a quello ove era avvenuta la presunta aggressione, con provvedimento pubblicato sul C.U. n°762 del 27.05.2013 si è stabilito di soprassedere ad ogni decisione al riguardo disponendo la contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’esperimento di opportune indagini finalizzate a chiarire lo svolgimento degli eventi, acquisendo elementi utili per la definizione del gravame in questione. In data 06.06.2013 la Procura Federale con nota Prot. N.8017.1149, esperiti tutti gli accertamenti e le audizioni dei soggetti interessati, ha trasmesso la relazione conclusiva con le considerazioni alle quali l’organo inquirente è pervenuto. Dal corposo carteggio si evince chiaramente e senza ombra di dubbio che il calciatore Miranda Antonio, mentre si trovava nei pressi della propria panchina, intento ad indossare la pettorina in quanto sostituito,sia stato colpito da tergo con un pugno alla tempia da persona rimasta non identificata, sportasi dalle transenne che separano il pubblico dal terreno di gioco. Le indagini hanno appurato che l’aggressore sia da ricomprendere tra i sostenitori della Società Augusta che in quel frangente , in un capannello di circa 15 persone,si trovavano assiepati a ridosso della panchina della Società Lazio. Tale convincimento è rafforzato dalla circostanza che nessun sostenitore della Società Lazio aveva seguito la squadra in trasferta. Riveste inoltre valenza decisoria l’entità e la gravità del colpo inferto, che ha provocato al calciatore immediate vertigini e stordimento, costringendolo dopo alcune sommarie cure ricevute dal medico sociale della Società Augusta e dal massaggiatore della Società Lazio, a rientrare negli spogliatoi e ad abbandonare definitivamente l’incontro per essere poi trasportato presso l’ospedale di Augusta ove, al reparto di pronto Soccorso , gli veniva diagnosticato “ trauma cranico N.C. e trauma rachide cervicale dorsale”. Da tali conseguenze ne discende che quanto accaduto non può che essere ascritto a titolo di responsabilità oggettiva alla Società Augusta per la condotta posta in essere da un proprio sostenitore in danno di un calciatore della compagine avversaria, fattispecie disciplinata e sanzionata dalle norme contemplate dall’art. 17 del C.G.S. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N.762 del 27.05.2013, ad integrazione dei provvedimenti ivi adottati si decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Augusta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2013/2014 del Campionato nazionale Under 21, l’obbligo di disputare sempre per tale manifestazione due gare a porte chiuse, nonché l’ulteriore ammenda di Euro 1000,00 per la condotta posta in essere da un proprio sostenitore in danno di un calciatore avversario; b) viene disposto altresì il rimborso delle spese mediche occorse ed occorrende sostenute direttamente dal calciatore Antonio Miranda o dalla Società lazio per i fatti in narrativa, se richieste e documentate; c) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
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