LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIETROBATTISTA/A.C.SANSOVINO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14) RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIETROBATTISTA/A.C.SANSOVINO CALCIO
Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/5/2013 sil sig.Luca PIETROBATTISTA si rivolgeva a questa Commissions esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO CALCIO un accordo
economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.
La Società non inviava alcuna memoria a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.C.SANSOVINO CALCIO al pagamento in favore del sig Luca PIETROBATTISTA della somma di €.3.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pag a mento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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