LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe NASTASI/A.S.D.RICCIONE 1929
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
18) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe NASTASI/A.S.D.RICCIONE 1929
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/04/2013 il sig.Giuseppe NASTASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2012/13.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 7.500,00 maturata fino al mese di dicembre 2012, in quanto poi svincolato.
La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Giuseppe NASTASI della somma di €.7.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.