LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Silvio Andrea SALERNO/A.S.D.NARDO’CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Silvio Andrea SALERNO/A.S.D.NARDO'CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/03/2013 il sig.Silvio Andrea SALERNO si rivolgeva a questa Commissions esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.2.158,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.692,00 fino alla data del 16/12/2011 in quanto poi svincolato. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Silvio Andrea SALERNO della somma di €.3692,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.